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Data: 05/09/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Procura invalida: il caso[Torna su]
Con l'ordinanza n. 18283/2020 (sotto allegata) la Cassazione non si pronuncia neppure sui motivi sollevati dal ricorrente, risultato soccombente in appello in una causa relativa a un incidente stradale. Gli Ermellini rilevano infatti che il ricorso deve considerarsi inammissibile per l'invalidità della procura, dal cui tenore letterale emerge la sua incompatibilità con il giudizio di legittimità. Spetta quindi all'avvocato pagare le spese del giudizio e il doppio del contributo unificato. Per dovere di completezza analizziamo però la vicenda sin dai suoi esordi. Un soggetto coinvolto in un incidente stradale conviene in giudizio la compagnia assicurativa dell'altra parte coinvolta, per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla propria vettura, guidata in quel frangente da un altro conducente. L'attore ritiene responsabile del sinistro controparte perché in sede di compilazione del modulo di constatazione amichevole ha ammesso di non avere rispettato la precedenza. L'assicurazione costituita contesta la dinamica, mentre controparte resta contumace. Il GdP accoglie la domanda attorea perché considera provati i fatti dalle testimonianze e da quanto risulta dal modulo di constatazione amichevole. La sentenza però viene appellata dalla Compagnia assicurativa e il Tribunale accoglie l'impugnazione, ritenendo fondati i motivi d'appello, condannando parte attrice a restituire la somma riconosciuta a titolo di risarcimento. Ricorso in Cassazione: la Ctu non va considerata[Torna su]
Il danneggiato, soccombente in appello, ricorre in Cassazione facendo presente con il primo motivo che il Tribunale ha errato nel considerare le risultanze della CTU, che lo stesso ha ricusato, anche se fuori dai termini.Con il secondo e il terzo invece contesta la valutazione di utilizzabilità della CTU e il fatto di aver considerato i testimoni inattendibili solo sulla base della sinteticità dei quesiti formulati. Procura invalida: l'avvocato paga le spese e il doppio del contributo unificato[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n.18283/2020 non si pronuncia sui motivi del ricorso perché inammissibile in quanto "La procura del presente ricorso, è su foglio aggiunto al medesimo e contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità: il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di deferire e riferire giuramento nonché chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello." In questi casi, poiché il legale si assume la responsabilità dell'attività processuale svolta, gravano su di lui e non sulla parte le spese del giudizio e il doppio contributo unificato. |
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