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Data: 09/09/2020 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Procedimento e dipendente cessato dal servizio[Torna su] Il nostro Ordinamento ammette o non ammette che si possa avviare un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio? La risposta a questa domanda è si: è ammessa in via generale tanto la possibilità di avviare il procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente cessato dal servizio se c'è un interesse giuridicamente qualificato dell'Amministrazione, quanto se si presenta la necessità e il dovere di farlo in tutti i casi in cui occorra definire aspetti patrimoniali rimasti sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale, anche in relazione a precedenti periodi di sospensione dal servizio. La pronuncia del Consiglio di Stato[Torna su] A richiamare il principio è il Consiglio di Stato Sezione 3, con la sentenza n. 1393 del 27 febbraio 2019. In estrema sintesi, in quel caso da una parte il dipendente sostiene un vizio del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di un soggetto ormai da tempo cessato dal servizio, siccome non qualificabile come appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In pratica si parla di 10 anni dopo gli accadimenti contestati e 8 anni dal pensionamento. Dall'altra il giudice dice che anche dopo la cessazione dal servizio del dipendente, resta in capo all'Amministrazione di appartenenza il potere di valutare il comportamento dell'impiegato, al fine di regolare i rapporti anche economici sorti a seguito del provvedimento di sospensione cautelare già intervenuto, in quel caso proprio avvenuto. L'affermazione è del giudice di primo grado e viene condivisa dal giudice del secondo grado. In sostanza, tornando alle considerazioni generali: questo potere disciplinare non si consuma, ma rimane in vita e resta regolato da una serie di norme che provvedono a risolvere i vari problemi che si possono porre prima, durante e dopo il procedimento penale sottostante. In pratica[Torna su] Ripensando all'esempio fatto con la pronuncia citata, l'Amministrazione potrebbe trovarsi nella situazione di dover regolare il periodo durante il quale l'interessato era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione, o procedere ad annullare una promozione nel frattempo disposta, dunque affrontando complessivamente l'insieme delle vicende giuridiche curriculari della persona interessata, alla luce della destituzione ove disposta. Come contestare l'Amministrazione[Torna su] A questo punto sorge spontanea la domanda per il dipendente che si trova a gestire una situazione di questo tipo: è possibile o non è possibile, in questi termini, contestare l'assunto dell'Amministrazione? La risposta a questa domanda è si, ma a patto che si riscontri negli atti amministrativi una qualche forma di contraddizione o illogicità o un difetto di motivazione. In sostanza, che emerga un'incoerenza o un'incongruenza dell'agire amministrativo rispetto al fatto del passato contestato; che si noti un travisamento del fatto e la palese irragionevolezza di quanto valutato e deciso in sede amministrativa. In questi casi sarà possibile procedere con il ricorso giudiziale. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66gmail.com
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