Data: 09/09/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Domanda di revoca dell'assegno divorzile

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18522/2020 (sotto allegata) conferma la sentenza della Corte d'Appello, che ha respinto la richiesta di un ex marito di revocare l'assegno divorzile in favore della ex moglie in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso, la donna si è sempre data da fare nel ricercare un'occupazione, accettando anche contratti a tempo determinato e partecipando a concorsi pubblici, senza un esito positivo. Provata quindi l'impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per essere autosufficiente per ragioni oggettive, non reggono le contestazioni sollevate dal marito.

Dopo la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale infatti, la Corte d'Appello accoglie il reclamo della ex moglie e respinge la domanda con cui il marito ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile di 400 euro.

L'assegno divorzile non è un vitalizio

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Il ricorrente ricorre in Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione di diverse norme del codice civile e della legge sul divorzio. Per l'uomo la Corte d'Appello ha omesso erroneamente sia di considerare la possibilità per la ex moglie di cercare un lavoro che di considerare l'aggravamento della sua condizione, visto che nel frattempo ha avuto figli da un'altra donna.

Ritiene infatti che l'assegno non sia un vitalizio e che non possa costituire un'entrata economica di privilegio se la ex può lavorare, a meno che non dimostri l'impossibilità di trovare un'occupazione.

Provata l'impossibilità di trovare un impiego l'assegno divorzile non va revocato

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La Corte di Cassazione però non si fa convincere dalla tesi del ricorrente e con ordinanza n. 18522/2020 dichiara il ricorso inammissibile perché le censure sollevate non si confrontano con le argomentazioni fornite dalla Corte d'Appello. Per il giudice del gravame il marito non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio, anche se nel frattempo la ex moglie si è attivata nella ricerca di un'occupazione, accettando contratti a termine e partecipando a concorsi, senza esito positivo. Impegno che quindi non le ha consentito di raggiungere una sua autosufficienza economica per ragioni oggettive.

Erra pertanto il marito quando afferma che la moglie non ha dimostrato di essersi impegnata nel cercare un lavoro stabile. Nelle sue doglianze contesta tale carenza probatoria del tutto genericamente. Del resto la valutazione dell'impossibilità per la moglie di riuscire a procurarsi da sola i mezzi necessari per ragioni oggettive è stata effettuata dalla Corte d'Appello.

Astratte infine appaiono le considerazioni relative all'impossibilità di considerare l'assegno divorzile come una sorta di vitalizio, perché nel motivo non indica le norme di cui lamenta la violazione. Del denunciare apparenti violazioni di legge pare piuttosto che il marito spinga per ottenere un nuovo giudizio di merito delle vicenda, che però non è consentito in sede di legittimità.

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