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Data: 09/09/2020 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Informazione sulla presenza dell'autovelox[Torna su] In caso di contestazione spetta alla Pubblica Amministrazione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, dimostrare di aver informato gli utenti della strada circa la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità sul tratto percorso. Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Gallipoli nella sentenza n. 688/2020 (qui sotto allegata) accogliendo l'istanza di una conducente vittoriosamente assistita dall'Avv. Roberto Iacovacci. La ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura, rimasta contumace in giudizio, inerente a un verbale con cui la Polizia Municipale aveva contestato il superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 C.d.S. rilevata a mezzo di apparecchiatura "Velomatic 512". L'opponente eccepisce, tuttavia, la nullità del verbale deducendo una serie di motivi, tra i quali la mancanza di informazione della presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità. Giudizio di opposizione e onere della prova[Torna su] Il magistrato onorario rammenta che, in terna di sanzioni amministrative, l'opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell'Amministrazione, che pertanto sarà tenuta a fornire la prova della condotta illecita (Cfr. Cass. SS.UU. n. 20930/2009). Nel caso di specie, l'ente opposto non si è costituito in giudizio, dunque non ha depositato alcuna documentazione e neppure ha fornito alcun elemento probatorio al fine di dare, eventualmente, riscontro negativo ai motivi specifici di opposizione dedotti dal ricorrente e, in particolare, a quello relativo alla mancanza di informazione della presenza dell'apparecchiatura sul tratto di strada percorso. Obbligo di informazione[Torna su] Quest'ultimo, soggiunge il Giudice di Pace, rappresenta un vero e proprio obbligo finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche, di talché la violazione di detta norma di garanzia per l'automobilista non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione (cfr. Cass. n. 656/2010 - Cass. n. 7419/2009 - Cass. 12833/2007). In conclusione, non avendo l'amministrazione opposta adempiuto l'onere di "dimostrare compiutamente l'esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'intero iter procedimentale del proprio operato e che consentano di dimostrare il verificarsi dei fatti costitutivi della violazione attribuita al ricorrente", l'opposizione viene accolta stante la mancanza di prove sufficienti della sua responsabilità, con conseguente annullamento del verbale impugnato e di ogni altro atto da esso dipendente. La ripartizione dell'onere probatorio[Torna su] Il principio è stato in diverse occasioni precisato anche dalla Suprema Corte, come avvenuto nell'ordinanza n. 1921/2019. La Cassazione ha chiarito che oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è non solo l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento. Per approfondimenti: Etilometro: i requisiti di attendibilità Tale giudizio si configura come "rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria" in cui l'Amministrazione viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta). Su di essa incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass., Sez. un., n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015). Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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