Data: 14/09/2020 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ordinanza ingiunzione per sorpasso contromano

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Con l'ordinanza n. 18493/2020 (sotto allegata) la Cassazione fornisce alcune indicazioni sui soggetti che possono prendere parte al giudizio di opposizione a una multa irrogata per violazione del Codice della Strada e precisa che in caso di manovra di sorpasso contromano si violano due disposizioni con una stessa azione.

Il G.d.P respinge l'opposizione di un conducente nei confronti dell'ordinanza ingiunzione con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 143 comma 11 del Codice della Strada, perché lo stesso ha invaso la corsia opposta di marcia, delimitata da una striscia longitudinale continua. Il co. 11 dell'art. 143 C.d.S dispone infatti che: "Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma" che, dal 1° gennaio 2019 varia da un minimo di 167 fino a 666 euro.

Decisione confermata anche dal Tribunale adito in appello, il quale ha rilevato che al giudizio di primo grado aveva preso parte anche il Comune, chiamato in causa dal G.d.P, che ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'ente perché l'intervento era di tipo adesivo, stante il suo interesse alla lite. Il Comune pertanto aveva titolo anche di partecipare al secondo grado di giudizio, stante l'inscindibilità della causa di impugnazione.

Per quanto riguarda poi la costituzione irregolare della Prefettura, la stessa doveva considerarsi sanata visto che la cancelleria aveva accettato la produzione. Nessun problema anche per quanto riguarda l'assenza della firma del Prefetto sull'ordinanza ingiunzione, visto che l'atto era stato sottoscritto da un funzionario delegato. Provata dal contenuto dell'opposizione infine l'infrazione contestata al conducente, ripreso mentre, con eccesso di velocità, occupava la corsia contromano e procedeva al sorpasso.

Una corsia per senso di marcia: si può occupare quella contraria?

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Il soggetto sanzionato ricorre in Cassazione sollevando 5 motivi di doglianza.

  1. Nel primo sostiene che l'unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione era la Prefettura e non il Comune, da estromettere perché non poteva né essere chiamato a partecipare dal giudice né intervenire in via adesiva.
  2. Con il secondo lamenta la partecipazione del Comune al secondo grado di giudizio per delega della Prefettura, valevole solo nel primo grado, con conseguente irritualità della documentazione prodotta, depositata dopo le preclusioni processuali.
  3. Con il terzo contesta l'omesso esame di un fatto decisivo perché il Tribunale ha dedotto la violazione commessa dall'atto di opposizione e da fotografie prodotte irritualmente dalla Prefettura perché in realtà fornite al Comune e non indicate nella comparsa. Rileva inoltre che nell'atto di opposizione non c'era alcun riferimento alla linea longitudinale continua, sulla stessa non c'è stata discussione e pertanto non poteva ritenersi provata, visto che non è stata contestata la fattispecie prevista dall'art. 146 C.d.S comma 2 ai sensi del quale "2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da (…)." Per il ricorrente infine, poiché la violazione è stata consumata su una strada con una corsia per senso di marcia, la corsia contraria poteva essere occupata per effettuare il sorpasso.
  4. Con il quarto contesta il fatto che il Tribunale abbia ritenuto la sottoscrizione dell'ordinanza elemento di riferibilità dello stesso alla P.A, trascurando l'assenza di attestazione di conformità al documento informatico, visto che era stato sottoscritto con firma digitale.
  5. Con il quinto infine denuncia la quantificazione delle spese riconosciute a controparte, eccessive rispetto all'ammontare della sanzione oggetto della controversia.

Con un'azione si possono commettere due violazioni

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18493/2020 accoglie solo i primi due motivi di ricorso, rigetta gli altri e rinvia la causa.

In relazione ai primi due motivi del ricorso, con cui il ricorrente si è lamentato della partecipazione del Comune al giudizio la Cassazione ritiene che le doglianze siano fondate, precisando di aver già affermato in passato che "la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato e quindi, alla Prefettura per le ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o adiuvandum) poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria". Del resto la legittimazione passiva del Comune, in qualità di destinatario delle Entrate, è soppressa ormai da tempo, fatta salva la facoltà di delega.

Per quanto riguarda il terzo motivo per la Cassazione è da ritenersi infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza ha considerato provata la presenza delle linea continua di mezzeria in base al contenuto dell'ordinanza e dal rilievo fotografico prodotto dalla Prefettura, non dal Comune, precisando come nessun ritardo o irritualità della produzione è stato oggetto di ricorso in appello.

Per quanto riguarda poi la sanzione la Cassazione rileva come la stessa sia stata irrogata per violazione dell'art. 143 comma 2, ossia per occupazione contraria del senso di marcia, non per violazione della segnaletica o per sorpasso irregolare. Tale disposizione concorre con l'art. 146, infatti "pur potendo derivare da un'unica azione, le due violazioni restano autonome, per cui il superamento della linea longitudinale non imponeva di contestare esclusivamente la violazione dell'art. 146, comma primo, potendosi applicare la sanzione prevista per l'infrazione più grave (art. 143 CdS), eventualmente con l'aumento di legge." L'andare contromano non può essere giustificato dalla manovra di sorpasso in corso perché questo non comporta necessariamente l'invasione della corsia opposta di marcia, ma deve realizzarsi alla sinistra del veicolo che procede nella stessa corsia o essere effettuato sulla corsia immediatamente a sinistra del veicolo se la carreggiata è divisa in più corsie.

Infondato anche il quarto motivo perché la firma degli atti amministrativi può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, perché anche in questo modo è garantita la sicura attribuibilità dello stesso all'autore designato.

Infondato in ultimo anche il quinto motivo sull'entità delle spese, stante la complessità delle questioni trattate e la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri di cui al DM n. 55/2014, se adeguatamente motivate come nel caso di specie.


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