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Data: 12/09/2020 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Risarcimento dei danni derivanti da imperizia del medico[Torna su]
Quando il medico svolge in maniera imperita la propria attività professionale, è pacifico che egli è tenuto a risarcire i danni derivanti da tale imperizia. Si tratta di un assunto certo rispetto al quale però la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 17689/2020 qui sotto allegata, ha implicitamente fatto una precisazione in più. Patologia derivante da molteplici fattori[Torna su]
Confermando le conclusioni alle quali era giunto il giudice del merito, la Corte ha infatti escluso che sussista il nesso causale tra una singola attività professionale e la complessiva finale patologia che residua al paziente e che è caratterizzata da una eziopatologia multifattoriale ovverosia è derivata da molteplici fattori predisponenti e perpetuanti. In altre parole, non può affermarsi la sussistenza di un collegamento causale tra la condotta dei sanitari e i danni permanenti rispetto ai quali il trattamento imperito del medico si è posto solo come uno dei possibili fattori scatenanti. I danni ulteriori non vanno risarciti[Torna su]
In tali ipotesi, in ogni caso, il nesso causale non va escluso in assoluto ma "limitatamente allo stato patologico complessivamente residuato, per essere riconosciuto almeno per l'inabilità temporanea causata dall'erogazione di terapie inutili o inadeguate". Nel caso di specie, a essere contestata era una protratta e imperita terapia riabilitativa: a non essere riconosciuti dal giudice sono stati i danni permanenti diversi e ulteriori rispetto alla patologia durante tale terapia. |
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