Data: 11/09/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Addebito della separazione a carico della ex moglie

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18508/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso avanzato da un marito nei confronti della sentenza della Corte d'Appello, che ha rigettato le sue richieste di addebito della separazione alla moglie "infedele" e ha accolto quelle della donna, che a tale addebito si è opposta, stabilendo altresì a carico del marito l'obbligo di versare 200 euro mensili a titolo di mantenimento.

Per la Corte d'Appello gli sms scambiati con un soggetto non identificato e la richiesta di perdono della moglie, senza riferimento alcuno alle ragioni di tale richiesta, non provano l'infedeltà e quindi non possono condurre a una pronuncia di addebito a suo carico, anche perché non è stata raggiunta la prova neppure del nesso tra "presunto tradimento" e separazione.

Vediamo in dettaglio che cosa ha contestato il marito in sede di Cassazione e come la Corte ha motivato il suo rigetto.

Trascurate le prove che dimostrano l'infedeltà della moglie

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L'ex marito, opponendosi alla decisione del giudice dell'impugnazione ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di ricorso.

  1. Con il primo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini del decidere, frutto della mancata considerazione del materiale probatorio da cui emergeva chiaramente l'infedeltà della ex moglie.
  2. Con il secondo evidenzia la contraddittorietà dell'affermazione secondo cui dall'istruttoria non sarebbe emerso un riferimento preciso al periodo di durata della relazione extraconiugale e quella secondo cui "il tempo intercorso tra la scoperta della relazione extraconiugale della domanda di separazione escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra l'una e l'altra."
  3. Con il terzo infine denuncia l'inadeguata motivazione della Corte sulla mancanza di capacità lavorativa della ex moglie e sulla decisione di far decorrere l'assegno di 200 euro dal giugno 2009, visto che nel periodo successivo il ricorrente ha versato importi superiori.

Sms con soggetto non identificato e richieste di perdono non provano il tradimento

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La Cassazione, per nulla convinta delle ragioni esposte dal ricorrente, con l'ordinanza n. 18508/2020 rigetta il ricorso.

Per la Corte infatti il primo motivo sollevato è inammissibile, perché il ricorrente chiede in sostanza il riesame del merito dell'intera vicenda, mentre, come è noto, la Corte ha solo il potere di effettuare un controllo sulla correttezza giuridica della decisione e sulla coerenza logico formale nei limiti consentiti.

Per gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'Appello non ha errato nel valutare le prove a sua disposizione. Solo al giudice di merito del resto compete individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e scegliere quelle più idonee a dimostrare i fatti. Percorso decisionale seguito coerentemente dalla Corte d'Appello la quale ha spiegato che: "dalla prova testimoniale espletata non può ricavarsi alcuna certezza né circa la reale sussistenza della relazione extraconiugale che la (…) avrebbe intrattenuto, perché non vi è alcun riferimento preciso al periodo né al periodo in cui sarebbe sorta né alla durata né soprattutto riscontro diretto, perché i testi escussi hanno riferito di circostanze apprese soltanto de relato ... ma soprattutto non è certo che tale (presunta) relazione sia stata la causa della rottura dell'unione coniugale."

"Quanto agli sms, anche ad ammettere che essi possano essere considerati alla stregua di un fatto secondario (…) e non quali semplici elementi istruttori trascurati, costituisce una mera petizione di principio quella secondo cui i menzionati messaggi sarebbero decisivi, in quanto documentando il perdono chiesto dalla moglie al marito implicherebbero il riconoscimento del "tradimento": dai messaggi richiamati dal ricorrente (…) non risulta per che cosa abbia chiesto di essere perdonata, il che val quanto dire che il ricorrente non ha dimostrato l'astratta decisività degli sms non considerati dal giudice di merito."

Infondato poi il secondo motivo, in quanto nessuna contraddizione è emersa dalla pronuncia della Corte, la quale ha affermato il mancato raggiungimento della prova in relazione al rapporto extraconiugale della donna e in ogni caso l'assenza di prova relativa al nesso tra tradimento e separazione.

Inammissibile infine il terzo motivo, in quanto la Corte ha rilevato prima di tutto che la donna è invalida al 75% e poi perché la decorrenza dell'assegno al giugno 2009 travolge le statuizioni interinali che avevano determinato l'assegno in misura superiore, inoltre i versamenti effettuati medio tempore non incidono sulla decorrenza, peraltro non contestata.

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