Data: 11/09/2020 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Licenziata dipendente di banca al raggiungimento del 65° anno di età

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L'ordinanza n. 18372/2020 della Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per revocazione di una lavoratrice, conferma le decisioni dei giudici di merito, che hanno ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente di banca, stante il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione. Ma vediamo che cosa è successo fin dall'inizio.

Il giudice di primo grado dichiara legittimo il licenziamento di una dipendente bancaria, dopo il diniego da parte della datrice della richiesta avanzata dalla lavoratrice di proseguire il rapporto di lavoro anche se la stessa aveva raggiunto il 65° anno di età. Rigettata anche la domanda di risarcimento per danno morale, esistenziale e alla salute lamentato dalla dipendente a causa del licenziamento. Parte soccombente ricorre in appello, ma anche il giudice dell'impugnazione conferma la decisione assunta dal giudicante di prime cure.

Rigetto del ricorso della lavoratrice in Cassazione per improcedibilità

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A questo punto alla donna non resta che il ricorso in Cassazione, la quale però ritiene i motivi generici, carenti dal punto di vista probatorio e non conformi al modello legale le censure sulla contraddittorietà della motivazione con particolare riferimento alla decisività dei vizi dedotti. Rileva inoltre l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del contratto collettivo di settore richiamato in vari punti dell'atto e per la mancata indicazione del luogo di deposito nei precedenti gradi di merito.

Richiesta di revocazione della sentenza della Cassazione perché illegittima

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La ricorrente chiede a questo punto la revocazione della sentenza della Cassazione n. 6986/2018 sollevando due motivi:

  • con il primo deduce l'illegittimità della precedente sentenza della Corte di legittimità, poiché il ricorso presentava tutti i requisiti necessari alla sua ammissibilità e per il fatto che la stessa ha ritenuto lo stesso improcedibile per mancanza, nel fascicolo di parte, di copia del CCNL Federcasse del 21/12/2007;
  • con il secondo invece contesta l'illegittimità della sentenza per sussistenza del vizio revocatorio perché la Corte non ha erroneamente tenuto conto della sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissibilità del ricorso con particolare riferimento al motivo con cui la ricorrente ha censurato l'errata interpretazione da parte della Corte d'Appello della normativa in materia pensionistica che riconosce al lavoratore di poter optare per il proseguimento del rapporto anche se ha raggiunto il requisito anagrafico per la pensione.

Ricorso inammissibile, licenziamento confermato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18372/2020 dichiara il ricorso inammissibile dopo aver esaminato congiuntamente i due motivi sollevati e dopo aver richiamato le SU n. 31132/2019, che hanno fornito importanti chiarimenti sull'impugnazione per revocazione.

Per gli Ermellini "in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che le critiche alla sentenza della Cassazione n. 6986 del 2018 formulate dalla ricorrente investono l'errata interpretazione delle proprie ragioni, e non sono invece basate su una svista percettiva immediatamente percepibile delle stesse da parte del giudice di legittimità, che sola può dar luogo all'errore di fatto che giustifica il ricorso al rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 cod. proc. Civ", diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, visto che la ricorrente ha censurato "non un errore di fatto (…) bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto del ricorso e, quindi, un errore di giudizio".

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