Data: 14/09/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Istanza di revoca dell'assegno in favore dell'ex moglie

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Con l'ordinanza n. 18528/2020 la Cassazione rigetta il ricorso di un ex marito, confermando così le decisioni dei giudici di merito, che avevano rigettato l'istanza di revoca dell'assegno di divorzio avanzata dall'uomo, ritenendo entrambi che la convivenza della moglie con il compagno, con cui aveva iniziato una relazione ventennale già ai tempi del divorzio, non può considerarsi come un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della revoca dell'assegno di divorzio. Per comprendere le ragioni della Cassazione analizziamo la vicenda sin dai suoi esordi.

Un ex marito chiede la revisione delle condizioni di divorzio deducendo fatti sopravvenuti tali da legittimare quanto sancito dalla sentenza di divorzio e già oggetto di accordo modificativo. Il Tribunale revoca l'assegno per il figlio, stante il raggiungimento da parte di quest'ultimo di una sua autonomia economica e detta nuove disposizioni in materia di assegnazione della casa familiare, visto che il ragazzo non convive più con la madre. Rigetta invece l'istanza di revoca dell'assegno divorzile, perché non si è verificato alcun fatto sopravvenuto tale da giustificare tale decisione.

L'uomo propone quindi reclamo alla Corte d'Appello, che però lo respinge, in quanto l'unico motivo addotto dal reclamante ai fini della revoca dell'assegno era la presunta convivenza della ex moglie con un altro uomo, fatto che però "non poteva in alcun modo considerarsi un fatto nuovo sopravvenuto, in quanto, come asserito anche dello stesso ricorrente, la relazione (…) era nota a tutti ed andava avanti da più di 20 anni" ossia da prima della sentenza di divorzio del 2002.

La convivenza sopravvenuta giustifica la revoca dell'assegno?

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Soccombente anche in Appello l'uomo ricorre in Cassazione, innanzi alla quale solleva i seguenti motivi:

  1. con il primo contesta le ragioni per le quali la Corte d'Appello non ha considerato la convivenza more uxorio della ex moglie come un fatto sopravvenuto visto che la stessa si è realizzata nel 2012. Evidente la confusione da parte della Corte tra relazione e frequentazione con l'attuale convivente risalente a metà degli anni 80 e convivenza vera e propria;
  2. con il secondo lamenta l'omesso esame della convivenza delle ex moglie con un altro uomo, circostanza idonea quindi a far venire meno il diritto all'assegno divorzile;
  3. con il terzo infine sostiene la nullità della sentenza d'appello poiché la Corte non ha motivato in merito alle istanze istruttorie formulate in primo e secondo grado.

Niente revoca se la convivenza dell'ex è nota da tempo e consolidata

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La Corte di Cassazione si pronuncia sui motivi con l'ordinanza n. 18528/2020, respingendo il ricorso in quanto tutti i motivi sollevati risultano infondati.

In relazione ai primi due, che la Corte analizza congiuntamente, ribadisce che: "le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Ne consegue che l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 cod. proc. Civ."

In pratica visto che l'ex marito non ha sollevato in precedenza la questione della relazione ormai consolidata della ex moglie, come ammesso dallo stesso in sede di ricorso, la convivenza non può considerarsi come un "fatto sopravvenuto" idoneo a giustificare la revoca dell'assegno.

Infondato comunque anche il terzo motivo, visto che la Corte d'Appello non ha omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie, ma semmai le ha ritenute ininfluenti ai fini del decidere perché relative a fatti che non avrebbero condotto comunque alla revoca dell'assegno.

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