Data: 16/09/2020 15:00:00 - Autore: Gianluca Piemonte

Volo cancellato per circostanze eccezionali

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Il Regolamento (CE) 261/04, anche come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, prevede l'obbligo per il vettore aereo di pagare una compensazione pecuniaria al passeggero il cui volo � stato cancellato, � in ritardo di oltre 3 ore o � in overbooking.
Lo stesso Regolamento, per�, prevede un'ipotesi nella quale il vettore non � obbligato al pagamento della compensazione pecuniaria. Si tratta della presenza di una circostanza eccezionale prevista dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento, il quale dispone che "Il vettore aereo operativo non � tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se pu� dimostrare che la cancellazione del volo � dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".

Il vettore aereo � liberato da responsabilit� per la mancanza di un nesso di causalit� tra l'evento dannoso e l'attivit� connessa al trasporto aereo. La fattispecie pu� quindi essere ricondotta a una impossibilit� sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al vettore aereo, di cui all'art. 1256 cod. civ.
Una vicenda ormai storica, riconducibile a circostanza eccezionale, � stata l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallaj�kull nel 2010, che caus� il blocco dei voli aerei di circa met� pianeta. I vettori aerei furono esonerati dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria perch� la presenza delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera furono un evento eccezionale non prevedibile.
Occorre tuttavia precisare che, anche qualora il vettore sia esonerato dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, ha comunque l'obbligo di rimborsare il costo del biglietto aereo cancellato e non usufruito, oltrech� di offrirgli protezione su un altro volo aereo.

Quali sono le circostanze eccezionali?

Il Regolamento CE, all'art. 14 del Considerando, definisce le circostanze eccezionali quelle che "possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilit� politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attivit� di un vettore aereo operativo". Nella predetta norma, l'elenco � dunque preceduto dalla locuzione "in particolare", cos� da lasciare intendere la natura meramente indicativa delle circostanze previste. In questo senso, non pu� escludersi che altre ipotesi, con caratteristiche di non prevedibilit� e gravit�, possano costituire una circostanza eccezionale.
La Corte di giustizia, con la sentenza 22/12/2008 n. 549, � intervenuta in tema di circostanza eccezionale, affermando che la norma contenuta nell'art. 5, par. 3, del Reg. (CE) 261/04 va considerata derogatoria del principio generale che prevede l'obbligo di compensazione pecuniaria. Alla luce di tale interpretazione, la norma derogatoria va interpretata restrittivamente.
Il Giudice comunitario ritiene che un evento rientri nella nozione di circostanza eccezionale se � caratterizzato da imprevedibilit�. Pertanto, non deve essere riconducibile al normale esercizio dell'attivit� del vettore.

Il guasto tecnico � una circostanza eccezionale?

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Fra i tanti motivi di voli aerei cancellati, il guasto tecnico � uno dei pi� frequenti. Sia quale motivo reale della cancellazione, sia quale motivo utilizzato pretestuosamente da molte compagnie aeree per giustificare un mero ritardo dovuto a problemi operativi e di rotazione dei voli programmati.
Sul punto, la Corte di giustizia ha chiarito che il guasto tecnico non � una circostanza eccezionale, per cui il vettore � obbligato a pagare al passeggero la compensazione pecuniaria, oltre al rimborso del biglietto per il volo aereo cancellato. Nessun rilievo assume la circostanza che il guasto tecnico possa pregiudicare la sicurezza per il volo aereo.

Lo sghiaccimento delle ali � circostanza eccezionale?

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Anche il de-icing delle ali non � una circostanza eccezionale, perch� � un'operazione ricorrente e prevedibile che potrebbe essere organizzata dal vettore aereo per tempo. Per cui, nell'aeroporto di partenza il vettore aereo avrebbe gi� dovuto disporre di altro aeromobile pronto per il volo programmato gi� venduto ai passeggeri.

Quale prova deve fornire il vettore aereo per dimostrare la circostanza eccezionale?

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Il vettore aereo, per essere esonerato dall'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, deve dimostrare che il fatto derivi da eventi che, per loro natura, non sono inerenti al normale esercizio dell'attivit� del vettore e che sfuggono al loro controllo.
Inoltre, il vettore deve dimostrare che non poteva far nulla per evitare la cancellazione del volo aereo, anche con l'impiego di tutti i mezzi a disposizione, sia in termini di risorse umane, sia in termini di risorse finanziarie.
Sotto tale profilo, il vettore aereo deve anche dimostrare di essersi impegnato a collocare il passeggero su un altro volo aereo, anche di altra compagnia, al fine di consentirgli di giungere a destinazione con meno di 3 ore di ritardo.

Presunzione di colpa in capo al vettore aereo

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In definitiva, sul vettore aereo vi � una presunzione di colpa per il volo aereo cancellato, a meno che dimostri la sussistenza di una circostanza eccezionale imprevedibile e, quindi, una impossibilit� oggettiva assoluta. A nulla rileva la dimostrazione di aver osservato la normale diligenza, dal momento che il Regolamento CE offre una tutela primaria alla protezione del passeggero.

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