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Data: 15/09/2020 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Assenze ingiustificate dal lavoro per tardiva presentazione certificato medico[Torna su]
Con la sentenza n. 18956/2020 (sotto allegata) la Cassazione conferma la correttezza del principio sancito dalla Corte territoriale, secondo cui devono qualificarsi come ingiustificati i giorni di assenza dal lavoro risultanti dopo l'invio tardivo della certificazione medica. Sentenza conclusiva di un procedimento in cui la sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda con cui una lavoratrice ha chiesto che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimatole dalla società datrice a causa delle assenze ingiustificate dal lavoro dal 3 ottobre al 2 novembre 2014 e nei giorni 8 e 9 febbraio 2015. La Corte d'Appello in particolare ha ritenuto ingiustificata l'assenza della lavoratrice nel periodo compreso tra il 3 e il giorno 8 del mese di ottobre 2014, perché non coperte da certificato medico, giunto in ritardo e congrua e tempestiva la sanzione irrogata stante una precedente contestazione e la mancata presentazione sul posto di lavoro dopo l'assenza ingiustificata nei giorni 8 e 9 febbraio 2015. Il ritardo nella produzione dei certificati medici rende l'assenza "ingiustificata"?[Torna su]
La lavoratrice però contesta le conclusioni a cui è giunta la Corte d'Appello sollevando quattro motivi di doglianza davanti alla Corte di Cassazione.
Assenza ingiustificata i giorni che risultano dall'invio tardivo dei certificati medici[Torna su]
La Cassazione con la sentenza n. 18956/2020 rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo. La Corte dell'impugnazione non può infatti sopperire alla mancata produzione di parte, chiedendo il fascicolo. Infondate in ogni caso anche le altre censure, in quanto è corretto il principio di diritto a cui si è richiamata la Corte territoriale, secondo cui "devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili a uno stato di malattia." Ne consegue la rilevanza disciplinare delle condotte della lavoratrice, la regolarità formale dei provvedimenti assunti dalla datrice e corrette le valutazioni della Corte che fanno riferimento alla tempestività delle contestazioni, alla mera sospensione del procedimento avviato dopo la contestazione del 23 settembre 2014 e alla congruità della sanzione irrogata, prevista dall'art. 42, lett. E) del CCNL di categoria per ogni episodio oggetto di contestazione. Leggi anche: - Certificato medico in ritardo? Dipendente licenziato anche se la malattia è vera - Licenziato chi non controlla se il certificato di malattia è arrivato all'INPS |
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