Data: 19/09/2020 14:30:00 - Autore: Roberto Paternic�

Contratto di leasing, contratto di assicurazione e onere della prova

Il contratto di assicurazione per il perimento del bene, obbliga l'assicuratore a corrispondere l'indennizzo e non ha alcun collegamento con le sorti del contratto di leasing.
In caso di furto del bene, pertanto, si realizzano due effetti diversi: la risoluzione del contratto di leasing (che tra l'altro diventa a prestazione impossibile) ed il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore. Se i contratti fossero collegati avrebbero uguale sorte, e, risolto il leasing, verrebbe meno l'interesse a mantenere in piedi l'assicurazione, quindi, il leasing mantiene la sua causa (concessione di godimento del bene) e cosi il contratto di assicurazione.
Qualora, prima del pagamento dell'indennizzo assicurativo, il bene fosse stato ritrovato e restituito al proprietario, la sua restituzione impedisce di considerare avverato l'evento, ossia la perdita di disponibilit� del bene stesso. Il ritrovamento e la restituzione escludono, pertanto, l'obbligazione dell'assicurazione nello schema del contrato aleatorio.
Con dette osservazioni la Cassazione Civile n. 31076/2019 ha ritenuto, inoltre, che l'onere di dimostrare che il bene " �aveva subito danni ed aveva subito un deterioramento o una perdita di valore tra il furto ed il ritrovamento gravava sulla proprietaria del bene�" stante che "� la prova del danno incombe a chi ne chiede il risarcimento e non al soggetto eventualmente obbligato a corrisponderlo.".

La liquidazione del bene perduto a favore del finanziatore

Nell'ambito, poi, dell'attribuzione del principio di diritto del finanziatore di ricevere la somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato e quindi di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennit� dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo) ".. crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidit� della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto; ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virt� dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento." (Corte di Cassazione Civile n.18551/2019).

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