Data: 17/09/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Compensi avvocato

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La Cassazione con l'ordinanza n. 18942/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un avvocato sancendo che il compenso dovuto dal cliente per le prestazioni rese dal professionista devono tenere conto del valore della domanda, salva la possibilit� per il giudice di adeguare l'importo all'attivit� svolta se c'� sproporzione rispetto al valore della controversia.

Un caso giudiziale che ha inizio quando un avvocato chiede la condanna del cliente a pagargli il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in favore di quest'ultimo. Il cliente si oppone e chiede il rigetto della domanda. Il Tribunale, anche se in parte, accoglie le richieste del legale perch� ha dimostrato di avere svolto attivit� professionale in favore del convenuto in una controversia bancaria, precisando che, in assenza di accordo tra le parti, deve trovare applicazione quanto sancito dal decreto ministeriale n. 55/2014.

Ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, visto che il giudizio aveva per oggetto il pagamento di somme, per il tribunale occorre fare riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice, rientrante nello scaglione compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro.

In virt� dei suddetti parametri e ai valori medi previsti per la fase di studio della pratica per l'introduzione, trattazione, istruzione e decisione della causa il tribunale liquida quindi all'avvocato la somma di 4.835,00 euro.

Il compenso dovuto dal cliente all'avvocato come si calcola?

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L'avvocato per� ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, con cui fa presente che in realt� nel giudizio di cui si � occupato in materia bancaria, il suo compenso doveva essere determinato non in base alla somma riconosciuta alla parte vincitrice, ma al valore della domanda, cos� come sancito dall'art. 5, comma 2 del d.m n. 55/2014, rientrante nello scaglione che, da 52.001,00 arriva fino a 260.000,00 euro. Il comma 2 dell'art. 5 del dm n. 55/2014 dispone infatti che: "Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entit� della domanda."

Il compenso dovuto dal cliente si basa sul valore della domanda salvo eccezioni

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18942/2020 accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame da parte del Tribunale. Gli Ermellini, condividendo la tesi del ricorrente rilevano come in effetti il Tribunale abbia violato l'art. 5 comma 2 del dm n. 55/2014 visto che ha tenuto conto, ai fini del compenso dovuto dal cliente, della somma attribuita alla parte vincitrice.

Il principio fissato dall'art. 5 comma 2 primo periodo tuttavia non esclude, come si pu� desumere dalla seconda parte sempre del suddetto comma, che il giudice debba verificare che la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, anche in ragione della misura dell'interesse economico perseguito dal cliente.

Del resto la Cassazione ha gi� affermato il principio in base al quale "nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, qual � desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una certa facolt� discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia."

Quando il giudice deve liquidare il compenso dovuto dal cliente al suo avvocato quindi deve tenere conto dell'attivit� svolta dal professionista nel caso specifico, in base anche alle particolarit� del caso, per verificare che il criterio che si basa sul valore della domanda risulti idoneo oppure no rispetto al valore effettivo della controversia. Pu� infatti accadere che il legale esageri nel quantificare la misura della pretesa azionata, rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. Caso tipico in cui � evidente che il compenso richiesto non pu� considerarsi come il corretto corrispettivo della prestazione svolta.

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