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Data: 23/09/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Tempi di frequentazione non paritetici tra genitori affidatari[Torna su] Nonostante il minore sia in regime di affidamento condiviso, il giudice, al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, può modificare tempi e modalità di frequentazione con il collocatario e l'altro genitore affidatario, anche stabilendo che non siano paritetici. Affidamento condiviso, infatti, non si traduce sempre e necessariamente in tempi di permanenza paritetici con i genitori, in quanto spetta sempre al giudice del merito stabilire tempi e modi della frequentazione ritenuti maggiormente consoni al rispetto del superiore interesse del minore. Via libera, dunque, ai fine settimana alternati che il figlio trascorrerà rispettivamente con la madre collocataria e il padre non convivente, se questa ripartizione risponde al miglior interesse morale e materiale del minore. Ciò in quanto le case dei genitori non sono vicine e si punta a evitare spostamenti che si traducono in sacrifici del riposo, dello studio e della vita di relazione del ragazzino. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 19323/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso del padre di un minore che aveva impugnato il decreto con cui la Corte d'Appello, modificando parzialmente le disposizioni già adottate in sede di affidamento condiviso, aveva stabilito che il minore trascorresse fine settimana alternati con la madre e il padre, anziché trascorrere tutti i fine settimana con il padre. Inoltre, nei fine settimana in cui non avrebbe avuto il figlio con sé il figlio, il padre avrebbe potuto comunque trascorrere con lui il martedì e il giovedì. Una decisione contestata dal genitore senza esito positivo in quanto gli Ermellini non ritengono il suo ricorso meritevole di accoglimento. Affidamento condiviso preferibile, ma senza automatismi[Torna su] In tema di affidamento, rammenta la Suprema Corte, la giurisprudenza tende effettivamente a preferire la scelta dell'affidamento condiviso (cfr. Cass., n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" e privilegiando una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare e assistere moralmente la prole che fanno capo a entrambi i genitori anche dopo la disgregazione dell'unità familiare. Tuttavia, prosegue l'ordinanza, la regola in parola non è foriera di alcun automatismo sul piano della concreta regolazione dei relativi rapporti. Tra l'altro, in un recente arresto, la Cassazione ha ribadito che "in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori" (cfr. Cass., n. 3652/2020). Questa, invece, dovrà essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo. La decisione del giudice di merito sull'assetto della frequentazione[Torna su] In conclusione, se è vero che la condivisione, in mancanza di serie ragioni ostative, deve comportare una frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria, la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni, la Corte ritiene sia altrettanto vero che nell'interesse del minore, in presenza di serie ragioni, il giudice possa individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare al bambino la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Sarà comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori. Ed è quanto avvenuto nel caso in esame sulla cui decisione è pesata, in particolare, la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori che impone al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione. Sarà dunque compito del giudice stabilire in concreto, secondo il superiore interesse del minore, i modi a mezzo dei quali l'affidamento condiviso dovrà attuarsi. Trattasi di una valutazione discrezionale del giudice di merito che, ove questi abbia dato sufficientemente conto della ragioni delle decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.
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