Data: 21/09/2020 11:10:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 413 c.p.

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L'art. 413 c.p. dispone che "Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto".

Bene giuridico tutelato dall'art. 413 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 413 c.p., è il sentimento di pietà ed onorabilità dei defunti. Tuttavia è opportuno sottolineare come bene giuridico meritevole di tutela sia finanche l'impiego di cadavere a scopi scientifici o didattici, ma solo in presenza di espresse autorizzazioni di legge.

Si tratta di un delitto comune dacché può essere commesso da chiunque. Trattandosi di reato di evento il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile.

La procedibilità, avuto anche riguardo al bene giuridico meritevole di tutela, è ex officio.

La condotta sanzionata dall'art. 413 c.p.

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La condotta sanzionata consiste nel dissezionare o comunque mutilare – intervenire su di un cadavere per scopi scientifici o didattici in assenza di una specifica autorizzazione di Legge. Il fatto che la mutilazione del cadavere avvenga per fini didattici o scientifici è l'elemento che distingue la norma in esame rispetto a quella di cui all'art. 411 c.p. (soppressione o distruzione di cadavere). È altresì opportuno ricordare come il soggetto agente agisca nella consapevolezza di non essere autorizzato dalla Legge alla conduzione dell'intervento scientifico sul cadavere, potendosi applicare, ex adverso, l'eventuale esimente di cui all'art. 47 c.p.. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

Esimenti e cause di non punibilità

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Tra le cause di non punibilità riferite al delitto di cui all'art. 413 c.p. vi è la disciplina di cui all'art. 47 c.p., ovvero quella dell'errore scusabile ("L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo").

La pena

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La pena prevista per la condotta di cui all'art. 413 c.p. è della reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Nell'ipotesi di cui al comma 2, ovvero se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto, la pena è aumentata ma, mancando l'indicazione dell'aumento di pena, trova applicazione l'art. 64 c.p. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, donde è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


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