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Data: 22/09/2020 10:00:00 - Autore: Lucia IzzoTelelaser: necessaria la verifica di funzionalità[Torna su] Addio multa per violazione dei limiti di velocità rilevata a mezzo di Telelaser se l'amministrazione non dimostra l'avvenuta verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità. A seguito della pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dovranno essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Piombino nella sentenza n. 56/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente sanzionato per aver violato i limiti di velocità previsti dal Codice della Strada e vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci. Il ricorrente aveva impugnato innanzi al giudice onorario l'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva rigettato il ricorso dallo stesso azionato in via gerarchica avverso un verbale elevato dalla Polstrada tramite Telelaser. Tuttavia, il magistrato rileva come l'ordinanza ingiunzione appaia di fatto carente nella sua motivazione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha dato per scontata l'avvenuta verifica di funzionalità dell'apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità. In realtà, neppure innanzi allo stesso Giudice di Pace l'amministrazione è riuscita a dimostrare l'effettuazione della suddetta verifica. Verifiche periodiche di funzionalità e di taratura[Torna su] A motivazione della sua decisione, il giudicante richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 113/2015 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ord. n. 11176/2020) ha inoltre chiarito che per effetto di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e dunque, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice darà tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. n. 32369/2018, n. 533/2018). Poiché la prova del corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione a distanza, e quindi dell'esistenza dell'omologazione iniziale e delle tarature periodiche di quest'ultimo, rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, essa andrà fornita a cura dell'Amministrazione e verificata anche in difetto di specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine sufficiente la semplice contestazione dello scorretto funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto funzionamento, dello strumento medesimo. Questa prova non potrà essere fornita con altri mezzi (cfr. Cass. n. 9645/2016), ad esempio facendo ricorso alle dichiarazioni degli agenti addetti all'apparato di rilevamento a distanza: una mera percezione sensoriale, infatti, non potrà validamente sostituire la prova scientifica fornita dalla taratura dello strumento, e neppure ad essa (stante la sua natura meramente soggettiva) potrà essere attribuita la fede privilegiata che assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati, nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico ufficiale. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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