Data: 22/09/2020 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Il contratto con effetti protettivi verso terzi

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Nell'ambito della responsabilità medica, la giurisprudenza fa a volte ricorso alla figura del contratto con effetti protettivi verso terzi. Si tratta, in particolare, dello strumento con il quale al padre del nascituro e al nascituro è riconosciuta la possibilità di azionare l'azione da contratto in caso di inadempimento della struttura sanitaria.

Per la Corte di cassazione, come affermato nell'ordinanza numero 19188/2020 qui sotto allegata, tale figura è però prevista solo con riferimento al contratto della gestante con l'ospedale mentre non può servire in fattispecie diverse da questa.

L'interesse del terzo

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Infatti, il contratto con effetti protettivi verso tersi trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il terzo e lo stipulante hanno un medesimo interesse e questo è coinvolto dall'esecuzione del contratto nello stesso modo.

Così, l'interesse della gestante è la nascita del figlio e l'esecuzione del contratto soddisfa o lede l'interesse dell'altro genitore allo stesso modo, con la conseguenza che non è possibile riconoscere alla madre l'azione da contratto e al padre l'azione da delitto.

Le figlie della paziente

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Gli effetti protettivi verso terzi non sono invece giustificati quando non vi è identità dell'interesse coinvolto dall'esecuzione del contratto.

Ad esempio, se, come nel caso di specie, a chiedere il risarcimento sono le figlie di una paziente deceduta in conseguenza di un'ipotesi di responsabilità medica, il loro interesse non è lo stesso dedotto in contratto dalla madre: quest'ultima si era affidata a una struttura sanitaria per la cura della salute e l'inadempimento ha leso, appunto, il suo bene salute. Le figlie, invece, hanno visto leso il rapporto parentale.

La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi non trova quindi applicazione.



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