Data: 25/09/2020 09:00:00 - Autore: federica saggio

Nullit� del contratto preliminare di vendita di immobile da costruire

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Con una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione, in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 2 del D. lgs. n. 122/2005, ha dichiarato la nullit� di un contratto preliminare di vendita di un immobile da costruire a causa del mancato rilascio di una garanzia fideiussoria da parte del promissario venditore contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo.

Ebbene, in caso di stipula di un contratto che abbia come finalit� il trasferimento non immediato della propriet� o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalit�, l'art. 2 del D.lgs. 122/2005 pone a carico del costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione "di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalit� stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della propriet� o di altro diritto reale di godimento".

La norma si applica in tutti i casi in cui la garanzia non sia stata mai rilasciata, sia stata rilasciata successivamente alla sottoscrizione del preliminare di vendita o per un importo inferiore rispetto alle somme riscosse o da riscuotere prima della stipula dell'atto definitivo.

La nullit� in parola � stata dal legislatore espressamente introdotta come relativa, poich� ha come finalit� quella di tutelare l'interesse particolare del promissario acquirente e dunque pu� essere invocata solo da quest'ultimo, considerato parte debole del contratto.

L'orientamento della Cassazione

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Sino ad oggi la Corte di Cassazione, seppure in situazioni parzialmente diverse, ha interpretato la previsione di cui all'art. 2 del D. lgs 122/2005 in senso restrittivo: con una recente ordinanza aveva infatti escluso la sanzione della nullit� del preliminare nel caso in cui, seppure in assenza del rilascio della garanzia da parte del costruttore, non si sia verificata l'insolvenza di quest'ultimo; in tal caso, spiegano gli Ermellini, non risulta in alcun modo pregiudicato l'interesse del promissario acquirente tutelato dalla norma (Cfr. Cass. Civile, ordinanza n. 30555 del 22.11.2019).

Il revirement

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Discostandosi da tale decisione, con ordinanza n. 19510 del 18.09.2020 la Cassazione ha dichiarato la nullit� di un contratto preliminare di acquisto di un immobile da costruire per il quale il costruttore ha provveduto a rilasciare una fideiussione solo successivamente alla sottoscrizione del compromesso e per un importo inferiore alle somme versate e da versare a titolo di caparra confirmatoria o comunque di acconto sul prezzo, malgrado non si fosse manifestata l'insolvenza del costruttore.

Per giungere a tale conclusione, i giudici di legittimit� hanno valutato due fattori concorrenti: il rilascio della garanzia posteriormente alla stipula del preliminare e per un importo inferiore rispetto alle somme di cui alla caparra, e mancata ultimazione dei lavori.


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