Data: 23/09/2020 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

L'interrogatorio di garanzia

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L'interrogatorio di garanzia è uno strumento che persegue il fine di consentire un contatto immediato tra il soggetto che è stato privato della libertà e il giudice che ha emesso la relativa misura basandosi su atti di norma non formati in contraddittorio.

Si tratta, pertanto, di un atto del tutto particolare, rispetto al quale l'esigenza di assicurare un esercizio effettivo delle prerogative difensive va in un certo senso "mitigata".

I termini tra avviso e compimento dell'interrogatorio

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Questa è l'ottica con la quale deve essere valutata la congruità del termine tra l'avviso e il compimento dell'interrogatorio di garanzia, in assenza di una disciplina specifica da parte del nostro ordinamento giuridico.

Così, come affermato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 26343/2020 qui sotto allegata, bisogna dare rilevanza alle circostanze del caso concreto, valorizzando tra le altre cose:

la distanza tra il luogo ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dove si svolge l'interrogatorio;

  • i collegamenti disponibili per coprire tale distanza;
  • il tempo intercorrente tra l'avviso e l'atto;
  • la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete e allegate difficoltà di presenziare personalmente all'atto e all'impossibilità di nominare sostituti.

Se tali elementi lo giustificano, è anche possibile dare l'avviso dell'interrogatorio di garanzia il giorno prima del suo svolgimento.

L'istanza di differimento

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Ciò posto, l'eventuale necessità della difesa di consultare gli atti depositati in maniera più approfondita può essere salvaguardata, come in parte accennato, presentando un'istanza di differimento dell'interrogatorio, che comunque dovrà avvenire entro il termine inderogabile di cinque giorni fissato dall'articolo 294 del codice di procedura penale.

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