Data: 26/09/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Impugnazione avviso pagamento Tari

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La Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto alla riduzione della Tari con l'ordinanza n. 19767/2020 (sotto allegata), con cui ha accolto il ricorso di una società a cui è stato chiesto il pagamento della Tari anche se il servizio di raccolta, nell'area in cui aveva sede, non è mai stato svolto dal Comune. Nel caso di specie gli Ermellini hanno concluso che la tassa sui rifiuti deve essere ridotta di almeno il 40%. In ogni caso sulla misura della riduzione incide anche la distanza tra il contribuente e il punto di raccolta più vicino. Ma vediamo come e perché la Cassazione è giunta a questa conclusione.

Una società impugna l'avviso di pagamento con cui il Comune le chiede il pagamento della Tari per l'anno di imposta 2015. La Ctp accoglie il ricorso solo in parte, ritenendo che l'imposta sia dovuta nella misura ridotta del 15% visto che il servizio di raccolta nell'area in cui opera l'impresa non è stato effettuato. Il Comune però appella la decisione e la Ctr, riformando la decisione di primo grado, esclude la sussistenza delle condizioni previste per la riduzione dell'imposta, poiché l'ente impositore ha dimostrato con documenti di aver effettuato il servizio di raccolta rifiuti lungo tutte le vie dell'Interporto, all'interno del quale si trova al sede della società.

Mancata raccolta rifiuti nell'area del contribuente

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La società contribuente però non concorda e ricorre in Cassazione, esponendo due motivi di doglianza:

  1. Con il primo denuncia la violazione e la falsa applicazione di diverse norme e delibere e contesta il fatto che la Ctr abbia ritenuto non applicabili le riduzioni previste dalla normativa per la Tari, visto che è stato accertato che la società a cui il Comune ha affidato il sevizio di raccolta dei rifiuti non ha mai effettuato attività di raccolta nell'area Interportuale, come risultante dal capitolato di appalto per l'affidamento del servizio.
  2. Con il secondo motivo evidenzia invece come le modalità di svolgimento del servizio di raccolta non siano mutate nel tempo e che tale situazione aveva già dato luogo a un contenzioso simile, concluso con un accordo transattivo che prevedeva il pagamento di una tariffa Tarsu ridotta al 15% di quella ordinaria.

Riduzione Tari del 40% se il Comune non provvede a raccogliere i rifiuti

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19767/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Si riportano gli stralci più significativi della sentenza da cui emerge il ragionamento logico giuridico degli Ermellini.

Prima di tutto la Corte, dopo aver illustrato l'evoluzione normativa della tassa sui rifiuti, chiarisce che: "la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l'omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta - sebbene istituito ed attivato - nella zona ove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente comporta non già l'esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta."

In fondo: "sarebbe (...) contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione. (Cass. n. 21508 del 2005)."

Per quanto riguarda la Tari in particolare, l'art. 1 comma 641 della legge n. 147/2013 stabilisce che è dovuta solo per il fatto di occupare o detenere locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti. Nei commi successivi sono previste riduzioni, deroghe e agevolazioni in base a diversi presupposti di fatto e di diritto che spetta al contribuente dimostrare.

In particolare, ai sensi del comma 656 "La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Ai sensi del successivo comma 657: Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita."

Ora, nel caso di specie in particolare la Cassazione rileva che:

  • il Comune non ha istituito il servizio di raccolta all'interno della "zona" dell'Interporto, in cui il servizio viene svolto da una società privata;
  • all'interno dell'Interporto è presente una vasta area di vastissime dimensioni riconducibile al concetto di "zona" di cui al suddetto comma 657;
  • il mancato svolgimento dell'attività di raccolta rientra quindi nei casi in cui è previsto un diritto alla riduzione della Tari fino al 40% "o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale."

Per questo la causa deve essere rinviata a una diversa sezione della Ctr al fine di accertare la misura della riduzione applicabile, comunque non superiore al 40%.

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