Data: 09/10/2020 11:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Strumenti giuridici protettivi per le persone in difficolt�

L'Ordinamento giuridico appresta strumenti e misure protettive in favore di persone che si vengano a trovare in situazioni di difficolt�.
In particolare, l'amministrazione di sostegno ha lo scopo di offrire assistenza a chi si trovi nell'impossibilit�, anche temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi, ci� attraverso una forma di assistenza poco invasiva, congegnata in modo da sacrificare la capacit� di agire nella minore misura possibile.

Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione

L'amministrazione si distingue da altri istituti previsti per la tutela degli incapaci: l'interdizione e l'inabilitazione, istituti non soppressi ma solo modificati dalla Legge.
Si tratta, in sostanza, di uno strumento pensato dal Legislatore per essere flessibile e facilmente adattabile alle diverse esigenze del soggetto: pertanto il campo di applicazione dell'istituto non � il diverso grado di infermit� o di impossibilit� di attendere ai propri interessi della persona non autonoma, quanto piuttosto � rappresentato dalla versatilit� dello strumento giuridico protettivo.

La posizione della Corte di Appello di Ancona

Questi criteri di fondo sono stati, tra l'altro, ricordati dalla Corte di Appello di Ancona, sez. 2 civ., con la sentenza n. 50 del 21.01.2020, in occasione di una lite dove si era discusso sull'opportunit� di dichiarare, o meno, l'interdizione del genitore del ricorrente affetto da esiti di encefalopatia post-anossica secondaria ed arresto circolatorio ed altro; una causa dove la magistratura aveva da una parte ritenuto la misura dell'interdizione non maggiormente idonea a garantire la pi� efficace protezione della persona in questione, ci� nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall'Ordinamento e, dall'altra, ritenuto sufficiente per la tutela la gi� disposta misura dell'amministrazione di sostegno, sia pur con un correttivo consistente nell'indicare gli atti richiedenti la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore.
Dunque, l'amministrazione di sostegno � istituto concepito per approntare uno strumento di tutela agile ed adattabile; in questo quadro appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformit� della misura alle esigenze della persona.

La norma e la valutazione dei casi

Lo schema della norma di cui all'art. 404 c.c. astrattamente dispone: la persona che, per effetto di un'infermit� ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilit� anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, pu� essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
In sostanza: si parla di misure di protezione di quella categoria di persone prive, in tutto o in parte, di autonomia.
All'interno di questa ampia categoria, l'interdizione appare un istituto di carattere residuale in quanto, come sopra accennato, la Legge persegue il fine della minor limitazione possibile della capacit� di agire del soggetto.
L'effetto concreto di questa impostazione giuridica � che � necessario, prima di pronunziare eventualmente un'interdizione, valutare la conformit� dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, con ci� tenendo conto della flessibilit� di questo strumento unitamente alla complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di ogni altra circostanza che connota il caso specifico.
Per approfondimenti vai alle nostre guide generali L'amministrazione di sostegno e L'interdizione

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