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Data: 30/09/2020 09:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli
In condominio il superbonus si moltiplica[Torna su]
Gli interventi edilizi ammessi a godere del cd. superbonus del 110% (sul quale vai alla guida Superbonus 110%: la guida) sono assoggettati a limiti massimi di spesa variabili a seconda della tipologia di lavori cui si riferisce il beneficio. Tali limiti, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 60/E/2020 del 28 settembre 2020 (qui sotto allegata), nei condomini vanno calcolati tenendo conto del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio. Isolamento termico delle superfici opache[Torna su]
Ad esempio, se gli interventi per i quali si accede al superbonus hanno a oggetto l'isolamento termico delle superfici opache e sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione va calcolata considerando l'ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero di unità immobiliari. Se, quindi, un edificio è composto da quattro unità immobiliari, considerato il generale limite massimo di spesa ammesso al superbonus di 40mila euro, lo stesso, con specifico riferimento a quel condominio, sarà pari a 160mila euro (40mila x 4). Interventi antisisimici in condominio[Torna su]
Allo stesso modo, la detrazione per interventi antisismici è pari a massimo 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. Secondo l'Agenzia delle entrate, per gli interventi dai quali deriva la riduzione del rischio sismico di una o due classi, la detrazione può arrivare sino a 96mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari delle quali si compone l'edificio (ad esempio, nel caso di quattro unità immobiliari, essa sarà pari a 384mila euro). Superamento delle soglie per il singolo condomino[Torna su]
Ciò posto, il singolo condomino può calcolare la propria detrazione tenendo conto della quota di spesa che gli è stata imputata in base ai millesimi di proprietà o ad altri criteri oggettivi di determinazione. Se in tal modo si superano le soglie individuali (tornando agli esempi di prima, di 40mila o di 96mila euro), non è un problema: il limite che rileva è quello complessivo previsto per il condominio e il singolo proprietario può "sforare".
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