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Data: 02/10/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Sospensione decorrenza termini per adempimenti liberi professionisti[Torna su]
Dall'8 di luglio è in corso di esame in seconda commissione giustizia il ddl n. 1474 (sotto allegato), contenente "Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio." Il ddl, composto da 11 articoli, "è finalizzato ad evitare che un grave incidente o una grave e improvvisa malattia oppure la morte del libero professionista, in grado di impedire il rispetto di adempimenti aventi scadenze con termini perentori a carico di propri clienti, possano produrre sanzioni o danni per i clienti stessi." Vediamo più in dettaglio che cosa prevede il testo. Sospensione termini per malattie e infortuni non inferiori a tre giorniL'articolo 1 prevede la sospensione dei termini per gli adempimenti del professionista nei confronti della P.A (in caso di ricovero, malattia, infortunio e intervento chirurgico di durata non inferiore a tre giorni) fino a 45 giorni successivi alle dimissioni o alle cure domiciliari, con l'obbligo di eseguirli entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. Per 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento inoltre nessuna responsabilità è imputabile al professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della PA, per l'adempimento di una prestazione che il libero professionista deve eseguire per conto del cliente. Come precisa l'art. 3 la sospensione dei termini però si applica se tra professionista e cliente esiste un mandato professionale di data anteriore al ricovero o all'inizio delle cure domiciliari, la cui copia, insieme ai certificati medici devono essere inviati con raccomandata con avviso di ricevimento all'ordine o collegio professionale di appartenenza, che entro 30 giorni deve darne comunicazione agli uffici competenti della PA per l'applicazione della sospensione della decorrenza dei termini. Ai sensi dell'art. 9, comunque, la PA può anche chiedere alle Asl locali di eseguire visite di controllo a tutti coloro che, soggetti al presenti ddl, chiedono di beneficiare della sospensione dei termini di decorrenza. Eventi che giustificano la sospensione della decorrenza dei terminiPer quanto riguarda invece la definizione dei casi in cui può essere disposta la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti in favore del libero professionista se ne occupano gli articoli 2, 4 e 5. L'art. 2 prevede infatti che ai fini del presente disegno di legge per infortunio si deve intendere un evento provocato da una causa esterna, violenta e fortuita che produce lesioni obiettivamente constatabili. Parificati all'infortunio, tra gli altri, l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore, la folgorazione, gli eventi derivanti da negligenza, imprudenza e imperizia gravi e da atti di vandalismo o attentati, a meno che il professionista non vi abbia preso parte. Per malattia il ddl intende genericamente qualsiasi alterazione dello stato di salute che non deriva da un infortunio, l'art. 4 equipara alla malattia e all'infortunio anche il parto prematuro della libera professionista e l'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese, mentre il successivo art. 5 prevede la sospensione dei termini di decorrenza anche in caso di decesso del professionista. Soggetti che beneficiano della sospensione della decorrenza dei terminiAgli articoli 6 e 7 il ddl chiarisce che la sospensione dei termini di decorrenza nei casi sopra visti di malattia, infortuni ed eventi legati alla gravidanza, si applicano anche se la libera professione viene esercitata in forma associata o societaria se il numero dei soggetti che ne fanno parte non è superiore a 3. Sospensione inoltre per lavoratori autonomi, imprenditori, sas limitatamente all'unico socio accomandatario, snc limitatamente all'unico socio amministratore e società di capitali limitatamente all'amministratore unico. Sanzioni per chi attesta il falsoSanzioni (anche per chi favorisce detti illeciti) da 2.500 fino a 7.750 euro infine per chi beneficia della sospensione dei termini di decorrenza in base a false dichiarazioni. Sanzioni più lievi, da 250 a 2500 euro, per chi viola ogni altra disposizione della presente legge. Ddl malattia professionisti: ciclo di audizioni al Senato[Torna su]
Il ddl verrà sottoposto a breve a un ciclo di audizioni da parte degli organismi più rappresentativi del mondo professionale nella commissione Giustizia del Senato. L'approvazione in Senato è prevista entro la fine del 2020, per passare poi alla Camera, come annunciato dal senatore Andrea De Bertoldi, che è anche coordinatore della Consulta dei parlamentari commercialisti. Disoccupazione per autonomi e liberi professionisti[Torna su]
Si ricorda che anche il CNEL prima della pausa estiva ha approvato un ddl, presentato al Senato e dedicato a liberi professionisti e autonomi, intitolato: "Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS". Leggi anche Arriva la disoccupazione per autonomi e liberi professionisti Il disegno mira a colmare il divario tra lavoratori dipendenti e partite Iva attraverso l'introduzione delle seguenti novità:
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