Data: 01/10/2020 06:00:00 - Autore: Vincenzo Vitale

Sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi

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E' nulla la clausola del contratto di mutuo che stabilisce che gli interessi moratori vanno pagati anche sugli interessi corrispettivi se la loro sommatoria supera il tasso soglia. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 782/2020 (sotto allegata).

Nella vicenda, i mutuatari, dopo aver ricevuto un atto di precetto con il quale la Banca aveva intimato loro il pagamento delle rate scadute e non pagate del mutuo stipulato dal de cuius, proponevano opposizione deducendo che alla data della stipulazione del contratto oggetto di precetto erano stati convenuti interessi usurari e perciò chiedevano al Tribunale di dichiarare la "nullità del contratto di mutuo e in ogni caso delle clausole di applicazione degli interessi". Invero il tasso di interesse pattuito in contratto se sommato al tasso di mora, alle spese per istruttoria, per assicurazione ed alle altre spese indicate in atto di citazione, era maggiore del tasso soglia fissato con riferimento al periodo di stipulazione del mutuo.

Si costituiva in giudizio la Banca mutuante la quale chiedeva la reiezione dell'opposizione.

Il Tribunale di Massa rigettava l'opposizione con condanna degli attori alla rifusione delle spese motivando che l'interesse corrispettivo e l'interesse moratorio hanno natura giuridica e funzione completamente diverse e perciò non è giuridicamente lecito sommare l'interesse corrispettivo con quello moratorio.

Avverso tale decisione i mutuatari proponevano appello innanzi alla Corte d'Appello di Genova che decideva con sentenza n. 782 del 12/08/2020.

La decisione

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La Corte d'Appello di Genova, chiamata a verificare la riformabilità della decisione del Tribunale, ha rilevato che erroneamente il Tribunale aveva escluso che, ai fini della determinazione del tasso di usura, potessero essere sommati interessi corrispettivi e interessi moratori, senza verificare se apposita clausola prevedeva la sommatoria e se detta sommatoria avrebbe determinato il superamento del tasso soglia.

La Corte territoriale ha fondato il proprio ragionamento sulla c.d. tesi dell'effettività (usura effettiva e a posteriori) delineata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1744/2019. Con quest'ultima pronuncia, la Cassazione ha spiegato che in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre considerare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Ciò in quanto il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute.

Sulla base di tale principio, la Corte di secondo grado ha osservato che "nel caso in esame la sommatoria degli interessi di mora convenuti era prevista in contratto, in quanto l'art. 4 del contratto di mutuo fondiario per cui è causa prevede che: 'Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca'. Di fronte a tale clausola, viene meno la funzione degli interessi di mora di remunerare forfettariamente l'istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo nel pagamento delle sole rate in conto capitale, in quanto essi vengono applicati convenzionalmente su tutte le somme non pagate, compresi gli interessi corrispettivi".

Superamento tasso soglia

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Dunque la Corte di Genova, ha ritenuto che la sommatoria è ammessa se è prevista contrattualmente da un'apposita clausola che prevede tale tipo di calcolo, anche se occorre verificare in concreto se in seguito alla sommatoria ci sia il superamento del tasso soglia fissato con riferimento al tipo di mutuo e al periodo di stipulazione dello stesso.

Di seguito a tale esame la Corte ha dichiarato che nel contratto erano stati previsti interessi di mora che, sommandosi a quelli corrispettivi, determinano il superamento della soglia di usura di cui alla legge n. 108/1996 e per l'effetto ha dichiarato la nullità della clausola di cui all'art.4 del contratto di mutuo con la quale si è prevista la sommatoria dei due tipi di interesse.

Avv. Vincenzo Vitale

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