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Data: 05/10/2020 10:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Rinnovo della licenza e condizioni giustificative[Torna su] In linea con alcune pronunce analoghe, anche il Tar Puglia si è più volte espresso in materia di diniego del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il riferimento è alla sentenza del Tar Bari, Sezione Seconda, n. 43/20 pubblicata in data 17.01.2020. La sentenza è importante per gli appartenenti al mondo armiero, dal momento che mette in luce il fondamentale principio in forza del quale il Ministero dell'Interno e, per esso, la Prefettura competente, non può negare il rinnovo della licenza di cui parliamo se le condizioni che ne avevano in precedenza giustificato il rilascio sono rimaste le stesse già esaminate e valutate prima. Il caso esaminato dal Tar Bari[Torna su] Nel caso esaminato dal tribunale, qui preso come spunto per il commento, l'interessato è titolare da decenni della licenza ed è amministratore unico di una società operante nel settore della rigenerazione di serbatoi per gpl, aggiudicataria di gare di appalto per la realizzazione di manufatti della specie. Egli, nel chiedere il rinnovo del titolo di polizia, illustra le concrete situazioni di potenziale esposizione a pericolo, quale base della sua richiesta. Ecco però che, pur a fronte di un parere favorevole espresso dal Comando provinciale dei Carabinieri, la Prefettura opta per avvisare l'interessato della presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in questione e, successivamente, pur avendo ricevuto dettagliate controdeduzioni, dispone il rigetto della domanda. Il Tar, investito della questione con apposito ricorso della persona interessata, concorda con la tesi difensiva privata e respinge quella proposta dal Ministero dell'Interno e Prefettura. I principi della sentenza[Torna su] Il Collegio di giudici, in sostanza, premette di essere ben consapevole che l'art. 42 T.u.l.p.s. rimette alla valutazione dell'autorità di p.s. la facoltà di rilasciare licenza di porto d'armi, con validità annuale, sul presupposto del dimostrato bisogno e l'art. 43, definendo i presupposti per il rilascio della licenza, delinea alcune ipotesi di divieto di concedere la licenza di portare armi. Aggiungendo, altresì, che in materia trova applicazione l'art. 11 T.u.l.p.s. in quanto richiamato dall'art. 43 in particolare al terzo comma, che prescrive la revoca dell'autorizzazione anche nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti dalla Legge, ovvero sopravvengano circostanze che ne avrebbero importo o consentito il diniego. Ma, tutto ciò premesso ed illustrato, il Tar alla fine afferma che l'istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale deve essere sempre vagliata in concreto e non in astratto, ossia dopo un attento, accurato e complessivo giudizio discrezionale, che si traduce in una valutazione sintetica circa il possesso, nella persona interessata, del requisito dell'affidabilità appunto ricavato dalla sua condotta globalmente considerata. In pratica[Torna su] Detto in altri termini: i giudici vogliono essere sicuri che passi il concetto per cui la discrezionalità di cui è titolare il Ministero deve sempre essere esercitata secondo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa, senza che queste valutazioni possano diventare irrazionali. In pratica: se la Prefettura intende negare il rinnovo della licenza, nella motivazione del suo provvedimento deve dire chiaramente qual'è il mutamento di circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare il titolo negli anni antecedenti. Mancando il chiarimento sulle sopravvenienze negative rispetto al passato, scatta inevitabile il ricorso giudiziale della parte privata. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com
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