Data: 01/10/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Reato di intermediazione finanziaria abusiva

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La sentenza n. 26807/2020 (sotto allegata) della Cassazione chiarisce che se un privato vende bitcoin su un sito internet commette reato di intermediazione finanziaria abusiva. Non rileva che la Corte di Giustizia Europea consideri le criptovalute strumenti di pagamento. A rilevare è piuttosto il fatto che le vendita di bitcoin sul sito venga reclamizzata come una forma di investimento, che come tale è soggetta ai controlli da parte della Consob. Ma vediamo come e perché gli Ermellini sono arrivati a queste conclusioni.

Il Tribunale competente respinge il ricorso intrapreso nei confronti dell'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo di 206.442,32 euro e di beni ulteriori come cellulari, dispositivi elettronici e carte abilitanti al prelievo di denaro, a carico di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 110 c.p. (concorso) c.p,. 648 bis c.p. (riciclaggio), 493 c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) e art. 166, co. 1, lett. c) del dlgs. n. 58/1998, che punisce con la multa fino a 10.000 euro chi, senza esserne abilitato "offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza (prodotti finanziari o) strumenti finanziari o servizi o attività di investimento."

Non c'è reato perché i bitcoin sono mezzi di pagamento?

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Il difensore dell'indagato ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza di sequestro contestando:

  • la mancata pronuncia del Tribunale sui nuovi motivi relativi all'elemento soggettivo del reato. Il difensore infatti fa presente che, per come avvenivano le transazioni, gli indagati non erano in grado di conoscere la provenienza illecita del denaro per acquistare i bitcoin. Il Tribunale inoltre ha affermato che le vicende "truffaldine" relative alle transazioni effettuate sul sito localbitcoin.com convergevano tutte sui conti correnti degli indagati, elemento mai messo in discussione, visto che le contestazioni riguardavano l'elemento soggettivo del reato. Costui contesta inoltre le valutazioni e le decisioni del Tribunale nel disporre il sequestro sproporzionato, secondo il difensore, della somma di 206.442,32 euro;
  • come il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che ai sensi dell'art. 1 del TUF "gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari". Norma rispettosa tra l'altro dell'orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo la quale i bitcoin non hanno "altre finalità oltre a quella di mezzo di pagamento." Errata quindi l'affermazione del Tribunale, per il quale i bitcoin rappresentano strumenti finanziari;
  • l'erronea determinazione del profitto sequestrabile stante la necessità di individuare "il profitto del delitto ex art. 166 TUF asseritamente connesso alla attività della Bitcoingo, visto che nessun profitto della Bitcoingo risultava dimostrato";
  • la violazione dell'art. 493 ter c.p. visto che il reato non si consuma se si usa una carta altrui, ma solo se tale utilizzo è indebito "circostanza che non ricorreva nel caso in esame, ove il titolare formale aveva consegnato al ricorrente carta e codice pin, legittimandolo all'utilizzo."

Vendita criptovalute su un sito: attività soggetta a controlli Consob

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Con la sentenza n. 26807/2020 la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per un nuovo giudizio, ritenendo fondato il secondo motivo del ricorso.

In relazione al primo motivo di ricorso la Corte ne rileva l'infondatezza, rilevando come il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda sia giunto alla conclusione di ritenere integrato l'elemento psicologico relativo al reato di riciclaggio in quanto l'indagato si è occupato della vendita e cessione di criptovalute e si è anche attivato per aprire conti correnti sui quali far pervenire i proventi delle truffe messe a segno, proventi che poi venivano utilizzati per le relative transazioni.

Infondato anche il terzo motivo, in base al quale, poiché le valute virtuali non sono strumenti finanziari non devono rispettare la normativa sugli strumenti finanziari. Doglianza che non tiene conto di quanto indicato nell'ordinanza impugnata, in cui "si sottolinea che la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado d valutare se aderire o meno all'iniziativa, affermando che - chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%"; trattasi pertanto di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF I la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166 comma 1 lett. c) TUF." L'art. 91 del TUF prevede infatti che: "La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali."

Infondato anche l'ultimo motivo del ricorso, poiché la fattispecie di cui all'art. 493 ter c.p. è integrata anche quando il terzo utilizza la carta perché autorizzato dal suo titolare, in quanto "la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante stante la necessità di firma all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare." Irrilevante anche il fatto che nel caso di specie si tratti di carte di debito e non di credito, visto che il bancomat è un un documento simile, che abilita a prelevare denaro contante.

Fondato invece il secondo motivo, con cui si contesta la sproporzione delle somme sequestrate, stante l'omessa motivazione del Tribunale sull'eccezione avanzata dalla difesa e riproposta in questa sede.

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