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Data: 03/10/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Pensione reversibilità e assegno divorzile simbolico[Torna su] La reversibilità non spetta all'ex titolare di un assegno divorzile di importo simbolico. In caso contrario il coniuge superstite otterrebbe un vantaggio irragionevole e contrario alla ratio e alla natura dell'assegno divorzile. Questo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 20477/2020 (sotto allegata) al termine di un giudizio, iniziato quando una ex moglie ottiene dal giudice di primo grado la condanna dell'Inps a corrisponderle la reversibilità dell'ex marito defunto. Decisione confermata in secondo grado poiché il giudice americano che si è pronunciato sul divorzio e ha riconosciuto alla donna un assegno annuale di un dollaro, equiparabile all'assegno di divorzio contemplato dall'art. 5 della legge n. 898/1970. Se l'assegno di divorzio ha un valore simbolico la ex ha diritto alla reversibilità?[Torna su] L'Inps ricorre in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. art 5 e 9 della legge n. 898/1970 e dell'art. 5 delle legge n. 263/2005, perché la Corte ha ritenuto si poter assimilare l'assegno simbolico annuale di un euro riconosciuto alla ex moglie superstite all'assegno divorzile contemplato dalla nostra legge sul divorzio. Secondo l'Inps per ottenere la reversibilità non è sufficiente il riconoscimento di una cifra "simbolica" a titolo di assegno divorzile. Non spetta la reversibilità alla ex titolare di un assegno divorzile simbolico[Torna su]
La Corte di Cassazione adita con la sentenza n. 20477/2020 ritiene il motivo sollevato dall'Inps fondato, per cui accoglie il ricorso. Gli Ermellini prima di tutto precisano che la pensione di reversibilità, come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge n. 898/1970, spetta all'ex coniuge superstite se titolare dell'assegno di divorzio. In passato la Corte, in merito alla necessaria titolarità dell'assegno di divorzio ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, prescindeva dalla sua quantificazione, riconoscendola anche se l'importo mensile era minimo o addirittura simbolico, stante la natura autonoma e previdenziale della misura. Come precisato però dalle SU n. 159/1998 "ancorando la mera titolarità dell'assegno divorzile, l'art 9, l. n. 898/1970, ne svincolerebbe la concreta attribuzione da qualsiasi collegamento con i criteri che sovrintendono al riconoscimento di quell'assegno ed alla determinazione del suo quantum, rendendola dovuta anche quando l'ammontare dell'assegno divorzile sia stato determinato in misura minima o anche meramente simbolica." In seguito le SU hanno "rinvenuto il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica." Del resto l'assegno di divorzio assolve a finalità di tipo assistenziale e perequativo-compensative in grado di consentire all'ex coniuge di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo prestato alla vita familiare e ai patrimoni della famiglia e personali. Riconoscere la reversibilità al coniuge titolare di un assegno divorzile meramente simbolico finirebbe per porsi in contrasto con l'art. 9 della legge sul divorzio, che richiede a tal fine la titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5 della stessa legge "una diversa soluzione porterebbe all'esito irragionevole di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita (...)." Leggi anche:
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