Data: 02/10/2020 22:00:00 - Autore: Giuliana DeglInnocenti

Assegno divorzile

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L'assegno divorzile è rappresentato da una somma periodica che viene corrisposta da un coniuge in favore dell'altro in caso di divorzio nell'ipotesi in cui tale soggetto sia destituito di mezzi adeguati oppure per motivi oggettivi, non versi nelle condizioni di poterseli procurare.
A mente dell'articolo 5 della legge 898/1970 (legge sul divorzio), l'ammontare dell'assegno divorzile viene stabilito nel momento in cui viene emessa la sentenza di divorzio.
Gli elementi in virtù dei quali viene disposta l'assegnazione sono vari: non si considera il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, bensì altri criteri quali, il reddito dei due coniugi, le ragioni sulle quali si fonda la domanda di divorzio, la durata del matrimonio. L'assegno divorzile può essere versato con cadenza mensile oppure in un'unica soluzione: in questa ipotesi particolare può concretizzarsi anche nell'assegnazione di un bene.

Differenze tra assegno divorzile e assegno di mantenimento

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Mentre l'assegno divorzile viene fissato dal giudice all'interno della pronuncia di divorzio, diversamente l'assegno di mantenimento è disposto a seguito della separazione dei coniugi. Lo scopo dell'assegno di mantenimento è quello di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale.
I criteri in base ai quali viene fissato l'assegno divorzile prescindono, invece, dal mantenimento del tenore di vita, come stabilito anche dalla sentenza n. 11504/2017, in quanto detta circostanza confligge in modo evidente con la natura stessa del divorzio.
Nella pronuncia in commento si può notare infatti che usando il criterio del tenore di vita al fine di determinare l'importo dell'assegno divorzile si ingenererebbe "una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale".
Sulla scia di quanto esposto l'ammontare dell'assegno di divorzio viene deciso al fine di garantire la contribuzione economica necessaria al sostentamento dell'altro coniuge nella ipotesi in cui quest'ultimo non sia autosufficiente.

Assegno divorzile in presenza di figli

Qualora sia presente prole, in caso di divorzio, viene in considerazione anche il criterio del tenore di vita, in quanto ai figli spetta appunto il mantenimento dello status che godevano antecedentemente alla pronuncia definitiva di divorzio.

A chi spetta l'assegno divorzile

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L'assegno di divorzio rappresenta un diritto spettante all'ex coniuge e la sua natura è:
  • imprescrittibile
  • irrinunciabile
  • indisponibile
Tuttavia, ricorrono alcuni casi in cui non spetta, ovvero:
  • in caso di morte dell'obbligato
  • qualora l'obbligato versasse in una condizione di fallimento economico
  • nell'ipotesi in cui il beneficiario decidesse di risposarsi
Si osserva, altresì, come ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge sul divorzio sia contemplato che nel momento in cui viene considerata l'inadeguatezza dei mezzi in possesso di uno dei due coniugi, debbono essere messi sul piatto della bilancia alcune circostanze, quali ad esempio: l'impossibilità di riuscire a procurarsi gli strumenti essenziali per ragione di salute o perché non si riesce a trovare un impiego lavorativo in quella determinata dimensione storica e sociale; il sopravvenire di una convivenza more uxorio, che conduca al miglioramento delle condizioni economiche del coniuge economicamente più fragile.
Sul punto si rammenta, altresì, come detta contribuzione divorzile riveste una spiccata rilevanza in quanto costituisce la condizione necessaria al fine di poter beneficiare di altri sussidi, come ad esempio una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge o del TFR.

I criteri valutativi dell'autosufficienza economica

I Giudici di Piazza Cavour con sentenza n. 11504/2017 hanno stabilito i criteri per valutare lo stato di autosufficienza economica. In particolare, la Corte di Cassazione ha elencato quattro "indici di prova":
  • il possesso di redditi di qualsiasi genere
  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e/o immobiliari
  • le capacità/attitudini e le concrete possibilità di lavoro personale dell'ex coniuge
  • la stabile disponibilità di una immobile per abitazione
Da sottolineare, però, che, qualora nel corso del tempo intervengano delle modifiche sostanziali nella situazione reddituale dei coniugi, è possibile adire il Tribunale al fine di richiedere una modifica dell'assegno divorzile, ovvero la sua rideterminazione.
Ma vi è di più, sussiste anche la possibilità, infatti, che:
  • l'assegno divorzile venga corrisposto da terzi
  • il coniuge beneficiario rivolga la sua pretesa economica direttamente al datore di lavoro dell'obbligato per richiedere la metà di quanto gli spetta

Cosa prevede la riforma Morani

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La proposta di legge Morani, approvata dalla Camera dei Deputati il 14 maggio 2019 prevede una ridefinizione dei parametri posti a
fondamento dell'assegno di divorzio tramite:
  • la cancellazione dell'assegno in ipotesi di nuovo matrimonio
  • l'introduzione di nuovi criteri, come il patrimonio, l'età e la condizione lavorativa del richiedente, in aggiunta all'impegno di cura dei figli comuni minori e la durata del matrimonio
  • la costituzione di un assegno a tempo: la contribuzione potrà infatti venire corrisposta solo per un determinato lasso temporale qualora la minore capacità reddituale del beneficiario sia temporanea o superabile
Ai fini del conteggio relativo all'assegno divorzile, non è previsto che il giudice debba verificare il preciso valore del reddito delle parti, bensì può riferirsi a una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale e reddituale dei due coniugi. Lo scopo è quello di scoprire un eventuale squilibrio tra i due, che darebbe luogo all'attribuzione dell'assegno divorzile.

L'assegnazione e la quantificazione dell'assegno di divorzio

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Come anticipato, la divergenza relativa al grado economico e patrimoniale fra le parti e la disponibilità reddituale dell'obbligato rappresentano alcune delle variabili da considerare per l'assegnazione e la quantificazione della contribuzione divorzile, tuttavia non sono le uniche.
La finalità dell'assegno è, appunto, per sua natura quella di assicurare al coniuge beneficiario un'esistenza dignitosa: in quest'ottica, debbono essere tenute in considerazione anche le eventuali aspettative lavorative che sono state sacrificate per offrire un contributo alla costituzione del patrimonio comune e dell'altro coniuge in costanza di matrimonio.
Merita, tuttavia, soffermarsi anche su un altro criterio che fissa l'eventuale diritto alla contribuzione di divorzio ovvero la situazione di indipendenza economica: cioè la circostanza che una persona adulta e sana sia capace di far fronte in modo autonomo al proprio sostentamento.
Un aspetto indicativo da considerare al fine di valutare il livello di autosufficienza economica dell'altra parte potrebbe consistere nella soglia di reddito sotto la quale è consentito aderire alla richiesta di gratuito patrocinio, la quale attualmente è fissata ad euro 11.493,82 annui.

Assegno di divorzio: cosa dicono i giudici

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Iniziamo questa breve rassegna con la sentenza n. 796/2019 del Tribunale di Savona la quale evidenzia come l'assegno divorzile rivesta una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Quindi, nell'ipotesi in cui sussista uno squilibrio fra le condizioni reddituali delle parti, si dovrà accertare in quale grado lo squilibrio sia attribuibile alle scelte comuni.
La provvidenza divorzile non verrà, altresì, percepita nell'ipotesi in cui risulti che il patrimonio complessivo dell'ex è stato costituito in costanza di matrimonio con l'esclusiva contribuzione dei beni dell'altro coniuge.
Nella pronuncia n. 21234 del 2019 i Giudici di Piazza Cavour ribadiscono l'assunto per il quale la formazione di un nuovo nucleo familiare determina la decadenza dei presupposti necessari perché l'assegno di divorzio possa essere attribuito. In questa circostanza il diritto viene proprio escluso in modo assoluto.
Altra sentenza interessante è la pronuncia della Cassazione civile sez. I, 23 luglio 2020, n. 15773, la quale stabilisce che: "La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi."

L'assegno divorzile una tantum

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Per i divorziandi vi è anche la possibilità di scegliere la corresponsione dell'assegno di divorzio in un'unica soluzione. Esso si definisce appunto: "assegno divorzile una tantum" e il suo valore è pari a un ammontare forfettario con scopo di riequilibrio delle condizioni economiche delle parti, qualora una delle due non risultasse autosufficiente.
Detta contribuzione può essere pattuita solo all'atto del divorzio, infatti un'eventuale intesa raggiunta all'interno della separazione consensuale in relazione al versamento di un assegno una tantum si rivelerebbe nulla.

FAQ

Tale contribuzione viene riconosciuta dal giudice con sentenza definitiva di divorzio.
  • Quali saranno le modifiche che interesseranno l'assegno divorzile?
La riforma Morani, prevede che la contribuzione divorzile non verrà più parametrata esclusivamente sul reddito, ma anche sul patrimonio, nonché in base all'età e alla condizione del beneficiario.
Esso spetta al coniuge che risulta non avere i mezzi adeguati oppure versa in condizioni tali da non poterseli procurare per ragioni oggettive, come ad esempio particolari stati di salute.

Per approfondire vai alle nostre maxiguide Assegno di divorzio e Assegno di mantenimento
Avv. Giuliana Degl'Innocenti
e-mail: giulianadegl_innocenti@hotmail.com
web site: https://avv-giuliana-deglinnocenti.business.site/


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