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Data: 02/10/2020 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Cosa sono le adminicula servitutis[Torna su]
Le adminicula servitutis sono tutte le facoltà accessorie delle quali il proprietario del fondo dominante può godere per l'esercizio di una servitù, che si acquistano contestualmente alla servitù stessa. Ratio delle facoltà accessorie alla servitù[Torna su]
La ratio che giustifica la previsione di facoltà accessorie alla servitù va rinvenuta nel fatto che l'utilitas di tale diritto, ove mancassero, non si realizzerebbe. Si pensi, ad esempio, alla servitù di attingere acqua: se non fosse accompagnata dalla facoltà di passare sul fondo altrui fino a raggiungere la fonte non avrebbe ragione di esistere. Le stesse non devono per forza essere necessarie, ma basta che siano utili. Rientra tra le adminicula servitutis, in tal senso, anche la possibilità di entrare nel fondo altrui sul quale grava una servitù di protendimento dei rami per raccogliere i frutti pendenti dagli stessi o già caduti. Art. 1064 c.c.[Torna su]
Le adminicula servitutis trovano la loro fonte nell'articolo 1064 del codice civile. Tale disposizione, infatti, sancisce che: "1.Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. 2.Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso". Adminicula servitutis e obligationes propter rem[Torna su]
Rispetto alle facoltà accessorie alla servitù delle quali gode il proprietario del fondo dominante, il proprietario del fondo servente è gravato dagli obblighi di pati e di non facere, ovverosia di sopportare e di non fare. Proprio nel fatto che tale soggetto non è tenuto a porre in essere alcuna prestazione, neanche se accessoria, va rinvenuta la distinzione tra le adminicula servitutis e le obligationes propter rem, in forza delle quali il proprietario del fondo servente è vincolato a un determinato facere. Modifica delle adminicula servitutis[Torna su]
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16322/2020, "il proprietario del fondo dominante può apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente". Vai alla guida Le servitù prediali |
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