|
Data: 02/10/2020 14:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateFalso ideologico per induzione[Torna su]
Non sempre indurre in errore un pubblico ufficiale o un soggetto che esercita pubbliche funzioni integra il reato di falso ideologico per induzione. La recentissima sentenza n. 25027/2020 della Cassazione (sotto allegata), ha riqualificato la condotta di un imputato, condannato per il reato di tentato falso in atto pubblico per induzione, nella fattispecie contemplata dall'art. 2 della legge n. n. 475/1925. Il soggetto nel caso de quo era stato condannato in primo e secondo grado per il reato tentato di di falso per induzione per aver "suggerito, in collegamento via cellulare con il coimputato, le risposte che quest'ultimo doveva rendere ai test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida, non essendo stato conseguito l'intento di ingannare il funzionario preposto della Motorizzazione civile e di ottenere di conseguenza il superamento della prova grazie alle forze dell'ordine, intervenute subito dopo l'espletamento della prova, invalidandone l'esito." Falsa attribuzione lavori altrui[Torna su]
Per il difensore dell'imputato il caso di specie doveva essere inquadrato nella fattispecie contemplata dall'art. 1 della legge n. 475/1925 che punisce "1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche Amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento od all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. 2. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito." Procurati lavori altrui[Torna su]
Per la Cassazione invece la condotta rientra nella fattispecie contenuta nell'art. 2 della stessa legge ai sensi del quale "Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. E' punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento. 2. In ogni caso la pena e' aumentata da un terzo ella meta' se concorra il fine di lucro; e se concorra anche l'abitualità, la pena e' della reclusione da uno a tre anni." Per gli Ermellini infatti con il termine "procurare lavori" si può anche intendere fornire al candidato che sta affrontando una prova scritta, risposte orali alle domande, al fine di consentirgli di presentare la prova come propria, mentre è chiaro che la paternità appartiene a un altro soggetto. |
|