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Data: 06/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Come comportarsi in caso di incidente stradale[Torna su] Essere coinvolti in un incidente stradale non è mai piacevole. Si tratta di eventi che possono provocare danni anche notevoli a cose e persone. L'utente della strada che sia, sua malgrado, protagonista di un sinistro dovrà tuttavia tenere un preciso comportamento per affrontare le conseguenze dell'evento, soprattutto qualora l'incidente abbia determinato il ferimento di altre persone. In primo luogo, anche qualora non vi siano danni apparenti a persone, sarà necessario fermarsi per poter verificare la situazione e l'eventuale necessità di prestare i primi soccorsi. In materia di "comportamento in caso di incidente", norma di riferimento è l'art. 189 del Codice della Strada il quale chiarisce che "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona". Ancora, la norma precisa che le persone coinvolte in un incidente dovranno "porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità". Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto dovranno, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione. In ogni caso, i conducenti dovranno fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. Incidenti con danni alle persone[Torna su] L'obbligo di fermarsi e prestare assistenza, in presenza di incidenti con feriti, è dunque previsto dallo stesso Codice della Strada nei confronti degli utenti della strada in generale, quindi non solo dei conducenti (ma anche pedoni, ciclisti e così via). Per quanto riguarda il "prestare assistenza" non si tratta dell'obbligo di tentare di curare i feriti, che è anzi da evitare qualora non si abbiano competenze mediche, poiché sarà sufficiente allertare i soccorsi, contattare le forze dell'ordine o i sanitari. Nel dettaglio, l'obbligo giuridico di attivarsi sorge in quanto il soggetto è in qualche modo "coinvolto" nel sinistro e dunque, per la vicinanza al fatto, da un lato, è in grado di avvedersi della sua gravità e di eventualmente attivare il soccorso, e dall'altro dovrà contribuire alla sua ricostruzione, rendendosi disponibile al suo accertamento ed all'identificazione, essendo comunque "implicato" nell'evento. La norma costituisce, dunque, in capo al soggetto, indipendentemente dall'incidenza della sua condotta nella causazione del sinistro stradale, una posizione di garanzia nei confronti di colui che vi si trovi coinvolto a qualsiasi titolo, per la sola relazione con il sinistro, senza alcun riferimento alla sua responsabilità. Obbligo di fermarsi e di prestare assistenza: le sanzioni[Torna su] Tanto premesso, sono previste rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S. conseguenze rilevanti, sia dal punto amministrativo che penale, nei confronti di chi non ottempera all'obbligo di fermarsi e a quello di prestare l'assistenza occorrente ai feriti. Entrambe le ipotesi trovano il loro contenuto precettivo nel disposto del primo comma. In caso di incidente con danno alle persone, chiunque nelle condizioni suddette non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Chi, invece, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Anche in tal caso applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Alla violazione dell'obbligo di fermarsi può conseguire anche l'arresto, che non sarà invece possibile qualora il conducente, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si metta a disposizione degli organi di polizia. Incidente con feriti: cosa dice la giurisprudenza?[Torna su] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, che "il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell'art. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangono prive della necessaria assistenza (cfr. Cass. n. 6306/2008, n. 23177/2016). Dunque, "l'obbligo prescinde dalla responsabilità del sinistro e costituisce un onere diverso e ulteriore rispetto all'inviolabilità dell'incolumità e della vita altrui, derivante dal dovere di solidarietà sociale relativo alla protezione degli utenti della strada, che si concreta anche nel 'fermarsi' quando si resti coinvolti in un sinistro stradale, per fornire le informazioni utili alla sua ricostruzione, tanto che l'omissione della condotta deve essere rimproverata anche al soggetto che non ne sia causa, perché fermarsi per constatare il sinistro e fornire le generalità non equivale affatto ad assumerne la responsabilità" (cfr. Cass. n. 42308/2017). Mancata assistenza ai feriti: quando è integrata la fattispecie?Per quanto inerisce alla condotta di cui al settimo comma, nella sentenza n. 24371/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora venga assicurata l'assistenza alle persone ferite, "perché vi è la certezza che i soccorsi non solo sono stati allertati, ma stanno sopraggiungendo e siano presenti sul luogo altre persone che prestano il necessario aiuto al soggetto ferito, non può dirsi integrata la fattispecie, non essendo più configurabile quel dovere di assistenza, che forma oggetto dell'obbligo (cfr. Cass. n. 14610/2014, n. 39088/2016). Meno "possibilista" e più rigorosa è stata la recente decisione n. 27241/2020 (qui sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vicenda di un automobilista condannato per aver investito un giovane in bicicletta ed essersi allontanato non ottemperando all'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita. Pur evidenziando di essersi fermato a seguito dell'impatto, l'imputato giustifica il suo allontanamento in quanto il ferito era stato immediatamente avvicinato e soccorso da altre persone (suoi connazionali) che avevano mostrato nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo. Inoltre, come confermato dal certificato medico, sottolinea come il ciclista avesse riportato solo una piccola ferita con prognosi di appena cinque giorni, sicché non sarebbe stata necessaria alcuna cura. Tuttavia, secondo i giudici, anziché andare via, il conducente avrebbe potuto allontanarsi appena dal luogo dell'incidente e attendere l'arrivo della pattuglia, oppure contattare la polizia per telefono o recandosi al comando per spiegare l'accaduto. L'uomo, invece, non ha riferito a nessuno dell'incidente fino a che non è stato rintracciato dagli agenti in tarda serata dopo lunghe ricerche, grazie al numero di targa annotato da un testimone. Obbligo di prestare assistenza e dolo eventualeLa pronuncia richiama il consolidato orientamento secondo cui "l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189, comma 7, C.d.S. è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti". La Cassazione spiega anche che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (cfr. Cass. n. 21049/2018). Viene, inoltre, ribadito che la sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata non è elemento costitutivo del reato, che è integrato dal semplice fatto che in caso d'incidente stradale con danni alle persone non si ottemperi all'obbligo di prestare assistenza. Tale condotta va tenuta a prescindere dall'intervento di terzi, poiché si tratta di un dovere che grava su chi si trova coinvolto nell'incidente medesimo (cfr. ex Cass. n. 8626/2008). Particolare tenuità del fattoCiononostante, la pronuncia lascia aperto uno "spiraglio" poiché nel caso di specie la Suprema Corte accoglie l'istanza del conducente e ritiene sussistente la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel dettaglio, gli Ermellini evidenziano come il giudice a quo non abbia tenuto conto dei concreti elementi riferibili alla realtà processuale e alle emergenze istruttorie, desumibili dalle sentenze di merito dai quali si evinca la particolare tenuità del fatto, dei quali il giudice di legittimità può oggi tenere conto (ex art. 620, lett. i, c.p.c.) In particolare, non è stato attribuito il dovuto rilievo a una serie di circostanze ovvero: la natura delle minime lesioni riportate dalla persona offesa e la non evidente visibilità delle stesse; la presenza comunque di persone che si erano radunate intorno al loro connazionale; la mancata costituzione di parte civile; l'avvenuto risarcimento da parte dell'assicurazione del conducente; il fatto che l'imputato si sia comunque fermato prima di allontanarsi e che, comunque, una volta rintracciato non abbia mai negato il suo coinvolgimento nell'incidente. Tali elementi inducono il Collegio a ritenere che il fatto sia sussumibile, senza necessità di ulteriori accertamenti, nella previsione dell'art. 131-bis del codice di procedura penale. |
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