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Data: 06/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Obbligo vaccino antinfluenzale: annullata l'ordinanza della Regione Lazio[Torna su] La normativa emergenziale Covid ammette interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie? La risposta, a detta del T.A.R. Lazio, è negativa. Con la sentenza n. 10048/2020 (sotto allegata) il Tribunale Amministrativo ha annullato l'ordinanza con cui la Regione Lazio aveva imposto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro). Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso presentato lo scorso giugno dall'associazione Codici che aveva censurato l'ordinanza dello scorso 17 aprile con la quale il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha previsto "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". In particolare, i ricorrenti hanno eccepito l'incompetenza della Regione, la quale avrebbe esercitato una prerogativa (individuazione delle vaccinazioni obbligatorie) riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Legislazione emergenziale[Torna su] Richiamando e condividendo due recenti sentenze del T.A.R. Calabria (n. 1462 del 15 settembre 2020) e del T.A.R. Palermo (n. 1952 del 25 settembre 2020) anche il giudice amministrativo laziale giunge ad affermare che una competenza in tal senso debba essere considerata statale. In sostanza, la vaccinazione obbligatoria, in quanto trattamento sanitario da imporre ai singoli cittadini, rientra nella sfera di attribuzione del potere centrale. La legislazione emergenziale COVID, si legge in sentenza, autorizza le regioni ad introdurre misure più restrittive (ed anche più ampliative) rispetto a quelle statali, ma soltanto nel circoscritto ambito di settori ed aree tematiche specificamente individuate e comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata (ad es. limitazione circolazione persone, chiusura strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). Si tratta di aree e materie tra cui non è altresì annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie di cui in questa sede si discute. La normativa generale[Torna su] Sul piano della normativa più generale, invece, nonostante l'art. 32 della L. n. 833/1978 consenta al Presidente della giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, è altrettanto vero che tale disposizione debba essere letta in uno con le disposizioni di cui agli artt. 117 del d.lgs. n. 112/1998 e 50 del d.lgs. n. 267/2000. Queste prevedono in particolare che simili poteri di ordinanza (statale oppure regionale) possano essere esercitati "in ragione della dimensione dell'emergenza": qualora questa abbia valenza infraregionale (e comunque sovracomunale), il presidente della regione interessata risulterà ben legittimato ad intervenire; invece, qualora la dimensione assuma quantomeno portata ultraregionale, se non addirittura nazionale (come nel caso di specie) la competenza ad adottare simili provvedimenti di urgenza non potrà che essere riservata al centro di imputazione ministeriale. La Regione Lazio si è anche discostata del tutto dal modello legale di cui al d.lgs n. 1/2018, avendo il Presidente della Regione Lazio unilateralmente e direttamente esercitato una simile iniziativa senza attendere che fosse il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha competenza ad adottare ordinanza in tale materia, a muoversi primariamente nella indicata direzione. Le disposizioni in materia di igiene e sanità nonché di protezione civile, in conclusione, non recano previsioni che possano autorizzare le regioni ad adottare questo tipo di ordinanze allorché il fenomeno assuma, come nella specie, un rilievo di carattere nazionale. La giurisprudenza costituzionale[Torna su] Anche la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 5/2018) ha chiarito che la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale e che il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia "tutela della salute" e deve dunque essere stabilito dallo Stato. Ciò anche allo scopo di garantire "misure omogenee su tutto il territorio nazionale". La Consulta non ha disconosciuto la possibilità che le Regioni possano legiferare (oppure intervenire con effetti sulla normazione primaria, come nel caso di specie) in settori riservati al legislatore statale. Ciò, in ogni caso, a condizione che vengano rispettati i "principi" fissati dalla legge statale in relazione a quel "punto di equilibrio" raggiunto tra "esigenze plurime" ovverosia tra diversi se non opposti interessi di matrice costituzionale. Il T.A.R. evidenzia come la "soglia" stabilita dal legislatore statale tra obbligo e raccomandazione del vaccino antinfluenzale, costituendo il frutto di un'operazione di bilanciamento complessa e articolata tra libertà del singolo e tutela della salute individuale e collettiva, non potrebbe essere derogata dalle regioni neppure "in melius" ossia in senso più restrittivo. Obiettivi regionali[Torna su] La Regione Lazio ha evidenziato come obiettivo dell'intervento regionale in discussione, dettato da esigenze organizzative in materia di sanità, fosse quello di alleggerire carico e pressione sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale e invernale mediante ricorso a diagnosi differenziali volte a distinguere i sintomi dell'influenza stagionale da quelli da COVID 19. Ciononostante, il T.A.R. rimarca come esistano altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie che ben potrebbero rientrare nell'alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità). In conclusione, chiarisce il Tribunale, la normativa emergenziale COVID non ammette interventi regionali in materia di vaccinazioni obbligatorie e neppure l'ordinamento costituzionale tollera interventi regionali di questo genere, diretti nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale. Al di là della ragionevolezza della misura, conclude il Collegio, la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest'ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità (anche di matrice politica) in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di questo genere. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento |
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