Data: 12/10/2020 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

In cosa consiste il leaseback

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Con il sale and leaseback, una parte (di norma un'impresa) vende a un intermediario finanziario un bene del quale ha il possesso. Contestualmente, l'intermediario finanziario assegna il bene stesso in locazione finanziaria al cedente.

Il cedente quindi, con il contratto di leaseback, rispetto a un determinato bene si trasforma da proprietario a semplice utilizzatore e libera i capitali immobilizzati in beni mantenendo tuttavia il possesso degli stessi.

Il riscatto del bene

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Il leaseback ha lo stesso meccanismo di funzionamento del leasing tradizionale: il cedente/utilizzatore paga alla societ� di leasing delle rate periodiche per poter godere del bene. Giunto alla scadenza del contratto pu� scegliere se lasciare il bene o riscattarlo e divenirne proprietario (nel caso specifico, tornare a esserlo) pagando la cd. maxirata finale.

Tecnicamente, l'utilizzatore deve scegliere se esercitare o meno il suo diritto di opzione d'acquisto.

Vai alla guida Il leasing

Leaseback e divieto di patto commissorio

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La particolare struttura del leaseback, che nella pratica altro non � che una forma di finanziamento, ha posto problemi di compatibilit� dello stesso con il divieto di patto commissorio (vai alla guida Il patto commissorio). In particolare, ad aver fatto sorgere dubbi in tal senso � la circostanza che il bene venduto con il sale and leaseback rimane nella disponibilit� del venditore, il quale continua a usarlo corrispondendo canoni periodici alla finanziaria e riservandosi la possibilit� di riacquistarlo.

A risolvere ogni perplessit� � intervenuta qualche tempo fa la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 21042/2017, ha affermato che il leaseback � di per s� lecito e che solo la concorrenza di tre elementi sintomatici di frode alla legge permette di fondare la presunzione che lo stesso sia stato impiegato per eludere il divieto di patto commissorio.

Pi� precisamente, il contratto in esame si configura nullo in quanto in frode alla legge solo se coesistono:

  • una situazione di credito e debito tra la societ� finanziaria (concedente) e l'impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
  • difficolt� economiche dell'impresa venditrice, tali da legittimare il sospetto che vi sia stato un approfittamento della sua condizione di debolezza;
  • la sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall'acquirente.

Oggetto del leaseback

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Oggetto del leaseback possono essere sia beni materiali che beni immateriali.

Generalmente, la cessione riguarda:

  • beni immobili;
  • impianti produttivi;
  • automezzi aziendali;
  • marchi.


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