|
Data: 08/10/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Approvato il decreto attuativo della Direttiva UE 2018/958[Torna su]
Il Consiglio dei Ministri, in sede di esame definitivo, ha approvato in data 6 ottobre il decreto legislativo (sotto allegato con relazione illustrativa) che attua la Direttiva Europea 2018/958 del 28 giugno 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Il decreto, adottato su proposta dei Ministri Amendola, Bonafede e Speranza, all'art. 1 chiarisce che esso "detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di quelle esistenti." Questionario per la valutazione di impatto[Torna su]
La valutazione di impatto della disciplina da parte dei soggetti regolatori, che corrispondono alle autorità legittimate a emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, viene effettuata in base al questionario contenuto nell'allegato 1 del decreto. Il questionario si compone di due colonne, in quella di sinistra sono contenuti quesiti specifici a cui le autorità devono rispondere, indicando nella colonna di destra una motivazione, che deve essere specifica e sufficientemente dettagliata per permettere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità. Parere del Garante della concorrenza[Torna su]
Prima di adottare un atto normativo o amministrativo generale, anche di natura regionale, che imponga dei limiti per l'accesso a una professione regolamentate, è necessario inviare lo schema del provvedimento all'Autorità garante della Concorrenza per il relativo parere. Nel caso in cui l'atto venga invece adottato dagli ordini professionali, il parere deve essere espresso dalle autorità amministrative vigilanti. Professioni, nessuna discriminazione all'accesso[Torna su]
Il decreto prevede il divieto, da parte delle nuove disposizioni, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, di introdurre discriminazioni in forma diretta o indiretta in base alla nazionalità del soggetto o alla residenza. Le limitazioni all'accesso inoltre devono essere motivate da ragioni di interesse generale. Lo sono di default quelle adottate per garantire, ad esempio la sicurezza, l'ordine pubblico, la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente, la salute degli animali, la proprietà intellettuale e il perseguimento di obiettivi di politica sociale e culturale. In ogni caso, specifica il decreto: "L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Le disposizioni (…) devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo." L'art. 4 ai commi 5 e 6 detta due elenchi degli elementi di cui i soggetti regolatori devono tenere conto nel momento in cui adottano disposizioni contenenti limiti all'accesso alle professioni regolamentate. In base all'art. 6 comunque è prevista la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo o ordinario (nelle controversie non devolute in via esclusiva al G.A) , se i provvedimenti adottati non dovessero rispettare le indicazioni del decreto attuativo. |
|