Data: 08/10/2020 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Cassa integrazione, la proroga nel decreto del Cdm

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Prorogati fino al 31 ottobre 2020 i termini per presentare le domande di cassa integrazione. L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo che chiarisce come il provvedimento � contenuto nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri.

Si tratta del decreto legge n. 125/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020 e in vigore dall'8. Ricordiamo che il decreto proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanit� pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanit� (OMS). �Abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria � afferma Catalfo - assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza epidemiologica. In questo modo, assicuriamo a tutte le imprese una ulteriore possibilit� di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l'accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto Agosto�.

Cassa integrazione e decreto Agosto

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Era stato il decreto Agosto che, nei commi 9 e 10 dell'articolo 1 aveva trattato i termini per l'invio delle domande di "accesso ai trattamenti collegati" all'emergenza Covid e di trasmissione "dei dati necessari per il pagamento o per il saldo" di questi trattamenti di sostegno ai lavoratori. La proroga stabilita dal decreto era dal 31 luglio al 31 agosto. Con il nuovo decreto c'� la nuova proroga fino a fine ottobre. Invece i termini per l'invio delle domande che si collocavano tra il primo e il 31 agosto erano stati differiti al 30 settembre. Anche in questo caso si prevede un'ulteriore proroga al 31 ottobre.

Cassa integrazione, come presentare la domanda

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� sempre il decreto agosto a stabilire le modalit� per richiedere la cassa integrazione in due tranche di 9 pi� 9 settimane con due diverse domande: nel primo caso per un periodo pari a 9 settimane; mentre il secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

Il decreto Agosto ha stabilito che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane. Quindi dal 13 luglio il periodo massimo da concedere non pu� in ogni caso superare le 18 settimane.


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