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Data: 08/10/2020 12:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Cassa integrazione, la proroga nel decreto del Cdm[Torna su]
Prorogati fino al 31 ottobre 2020 i termini per presentare le domande di cassa integrazione. L'annuncio arriva dal ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo che chiarisce come il provvedimento è contenuto nel decreto approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta del decreto legge n. 125/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020 e in vigore dall'8. Ricordiamo che il decreto proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). «Abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria – afferma Catalfo - assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all'emergenza epidemiologica. In questo modo, assicuriamo a tutte le imprese una ulteriore possibilità di inviare le richieste e i dati necessari al pagamento delle prestazioni di Cig Covid-19 garantendo ai lavoratori l'accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal decreto Agosto».
Cassa integrazione e decreto Agosto[Torna su]
Era stato il decreto Agosto che, nei commi 9 e 10 dell'articolo 1 aveva trattato i termini per l'invio delle domande di "accesso ai trattamenti collegati" all'emergenza Covid e di trasmissione "dei dati necessari per il pagamento o per il saldo" di questi trattamenti di sostegno ai lavoratori. La proroga stabilita dal decreto era dal 31 luglio al 31 agosto. Con il nuovo decreto c'è la nuova proroga fino a fine ottobre. Invece i termini per l'invio delle domande che si collocavano tra il primo e il 31 agosto erano stati differiti al 30 settembre. Anche in questo caso si prevede un'ulteriore proroga al 31 ottobre.
Cassa integrazione, come presentare la domanda[Torna su]
È sempre il decreto agosto a stabilire le modalità per richiedere la cassa integrazione in due tranche di 9 più 9 settimane con due diverse domande: nel primo caso per un periodo pari a 9 settimane; mentre il secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane. Il decreto Agosto ha stabilito che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ma collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020 vengono inglobati al primo periodo di 9 settimane. Quindi dal 13 luglio il periodo massimo da concedere non può in ogni caso superare le 18 settimane.
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