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Data: 08/02/2007 - Autore: Cristina Matricardi Secondo la Cassazione, infatti, il diritto alla sessualità rientra tra i diritti umani inviolabili e, conseguentemente, la perdita o comunque la compromissione (anche solo psichica), della sessualità costituisce di per sé un danno esistenziale meritevole di essere risarcito. In particolare la Corte ha ricordato che il diritto alla sessualità è tutelato dalla stessa Costituzione che lo inquadra "tra i diritti inviolabili della persona, come modus vivendi essenziale per l'espressione e lo sviluppo della persona". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un giovane single rimasto impotente in seguito a un incidente automobilistico a responsabilità esclusiva dell'altro conducente. |
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