Data: 27/02/2021 13:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 419 c.p.

[Torna su]

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio � punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena � aumentata se il fatto � commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Bene giuridico tutelato dall'art. 419 c.p. e procedibilit�

[Torna su]

Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 419 c.p., � ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame � un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. � astrattamente configurabile.

La procedibilit� � ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 419 c.p.

[Torna su]

Per devastazione si intende la distruzione o il danneggiamento di cose che determinino comunque l'interesse della collettivit�. I casi pi� frequenti sono ad esempio quelli delle esplosioni dinamitarde o di ordigni la cui vis distruttiva sia tale da compromettere significativamente l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Si tratta di una norma sussidiaria, in quanto trova applicazione al di l� delle ipotesi di cui all'art. 285 c.p.. A differenza dei delitti di rapina, furto etc., quel che determina la maggiore offensivit� del delitto in esame � l'esposizione della collettivit� ad un pericolo significativo. De plano, ad ulteriormente compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico, � il fatto che il delitto in esame determina non soltanto la distruzione delle cose ma anche un pericolo per i cittadini, magari di quelli presenti nelle vicinanze. La norma parla di devastazione e saccheggio, tuttavia ai fini della configurabilit� del reato � sufficiente una sola condotta (alternativit�) ma anche se fossero poste in essere entrambe la disciplina sarebbe la medesima. La pena � aumentata se la devastazione o il saccheggio fossero poste in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

La pena

[Torna su]

La pena per il delitto di cui all'art. 419 c.p. � della reclusione da otto a quindici anni. Se il fatto � commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito la pena � aumentata ma, mancando l'indicazione dell'aumento di pena, trova applicazione l'art. 64 c.p. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non � determinato dalla legge, donde � previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Elemento soggettivo

[Torna su]

Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilit� del delitto in esame � il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.


Tutte le notizie