Data: 02/01/2021 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti

Il testo dell'art. 423 c.p.

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Chiunque cagiona un incendio � punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumit�.

La ratio dell'art. 423 c.p. e la procedibilit�

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Il bene giuridico meritevole di tutela nel reato di incendio � la pubblica incolumit�.

Il delitto in esame � un reato comune, dacch� pu� essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo pare sia astrattamente configurabile (ma, ovviamente, solo per le cose altrui, ritenuto che la norma sanziona anche l'incendio di cosa propria). Non mancano autori i quali sostengono che l'incendio sia un reato di pericolo astratto, se attivato su cosa altrui, o concreto, se attivato su cosa propria.

La procedibilit� � ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 423 c.p.

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Per incendio si intende la propagazione di fiamme, causata da un soggetto agente, che non possono essere domate e che assumano una notevole forza espansiva. Per la fattispecie di cui all'art. 423 c.p. il legislatore non individua con esattezza n� le persone offese n� tanto meno il loro numero, semplicemente si limita ad asserire che l'esposizione al pericolo (come dopotutto avviene per ogni norma che abbia quale bene giuridico meritevole di tutela la pubblica incolumit�) trovi scaturigine da una condotta mossa dal fine di compromettere la sicurezza ed incolumit� di un numero indeterminato di persone. Nulla � detto nemmeno in ordine all'estensione dell'offensivit� o al c.d. "raggio d'azione", lasciando un margine ampio all'interprete sicuramente funzionale ad anticipare la soglia della rilevanza penale garantendo cos� un margine di tutela pi� ampio.

Bilanciamento di interessi: godimento della cosa propria e incendio

Sicuramente l'incendio pu� ritenersi un reato plurioffensivo, proprio perch�, se commesso su beni altrui, esso espone a pericolo la pubblica incolumit� ma � causa del danneggiamento della propriet� di terzi. Quello che il legislatore vuole prevenire, estendendo la condotta di cui al comma 1 anche alla propriet� privata del soggetto agente, � il pericolo per la pubblica sicurezza o l'altrui incolumit�. La soglia della rilevanza penale, quindi, nel caso in cui sia data alle fiamme la propriet� del soggetto agente, � fissata nell'esposizione a pericolo della pubblico incolumit�.

La pena

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La pena per chi pone in essere la condotta di cui all'art. 423 c.p. (sia per il primo che per il secondo comma) � la reclusione da tre a sette anni.

Elemento soggettivo

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Il reato di cui all'art. 423 c.p. � punito a titolo di dolo generico, ovvero la volont� cosciente e predeterminata di voler causare a diffusione delle fiamme. Per l'incendio di cosa propria si ritiene che l'elemento soggettivo sia il dolo eventuale.

Vedi anche le guide:

- Incendio doloso

- Incendio colposo


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