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Data: 02/01/2021 12:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 423 c.p.[Torna su]
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità. La ratio dell'art. 423 c.p. e la procedibilità[Torna su]
Il bene giuridico meritevole di tutela nel reato di incendio è la pubblica incolumità. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo pare sia astrattamente configurabile (ma, ovviamente, solo per le cose altrui, ritenuto che la norma sanziona anche l'incendio di cosa propria). Non mancano autori i quali sostengono che l'incendio sia un reato di pericolo astratto, se attivato su cosa altrui, o concreto, se attivato su cosa propria. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela. La condotta sanzionata dall'art. 423 c.p.[Torna su]
Per incendio si intende la propagazione di fiamme, causata da un soggetto agente, che non possono essere domate e che assumano una notevole forza espansiva. Per la fattispecie di cui all'art. 423 c.p. il legislatore non individua con esattezza né le persone offese né tanto meno il loro numero, semplicemente si limita ad asserire che l'esposizione al pericolo (come dopotutto avviene per ogni norma che abbia quale bene giuridico meritevole di tutela la pubblica incolumità) trovi scaturigine da una condotta mossa dal fine di compromettere la sicurezza ed incolumità di un numero indeterminato di persone. Nulla è detto nemmeno in ordine all'estensione dell'offensività o al c.d. "raggio d'azione", lasciando un margine ampio all'interprete sicuramente funzionale ad anticipare la soglia della rilevanza penale garantendo così un margine di tutela più ampio. Bilanciamento di interessi: godimento della cosa propria e incendio Sicuramente l'incendio può ritenersi un reato plurioffensivo, proprio perché, se commesso su beni altrui, esso espone a pericolo la pubblica incolumità ma è causa del danneggiamento della proprietà di terzi. Quello che il legislatore vuole prevenire, estendendo la condotta di cui al comma 1 anche alla proprietà privata del soggetto agente, è il pericolo per la pubblica sicurezza o l'altrui incolumità. La soglia della rilevanza penale, quindi, nel caso in cui sia data alle fiamme la proprietà del soggetto agente, è fissata nell'esposizione a pericolo della pubblico incolumità. La pena[Torna su]
La pena per chi pone in essere la condotta di cui all'art. 423 c.p. (sia per il primo che per il secondo comma) è la reclusione da tre a sette anni. Elemento soggettivo[Torna su]
Il reato di cui all'art. 423 c.p. è punito a titolo di dolo generico, ovvero la volontà cosciente e predeterminata di voler causare a diffusione delle fiamme. Per l'incendio di cosa propria si ritiene che l'elemento soggettivo sia il dolo eventuale. Vedi anche le guide: |
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