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Data: 11/11/2021 06:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 423 bis c.p.[Torna su]
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Il reato di incendio boschivo con le modifiche del dl 120/2021 convertito in leggeDal 9 novembre 2021 è in vigore il decreto n. 120/2021, coordinato con la legge di conversione n. 155/2021, che contiene "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile". Questo provvedimento contiene modifiche alla formulazione dell'art. 423 bis c.p, a cui sono stati aggiunti due commi. Introdotti anche due nuovi articoli, il 423 ter c.p, che contiene le pene accessorie per l'incendio boschivo e il 423 quater c.p che prevede la confisca in caso di condanna ai sensi del 444 c.p.c. Questa la nuova formulazione dell'art. 423 bis c.p in base al dl n. 120/2021 (novità evidenziate in grassetto): "1. Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritte, cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. 4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. 5. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 6.Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti." La ratio dell'art. 423 bis c.p. e la procedibilità[Torna su]
Il bene giuridico meritevole di tutela nel reato di incendio boschivo è la pubblica incolumità, oltre che la preservazione del patrimonio boschivo nazionale. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo pare sia astrattamente configurabile (ma, ovviamente, solo per le cose altrui, ritenuto che la norma sanziona anche l'incendio di cosa propria). Non mancano autori i quali sostengono che l'incendio boschivo sia un reato di pericolo astratto, se attivato su cosa altrui, o concreto, se attivato su cosa propria. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela. Differenza tra incendio ex art. 423 c.p. ed ex art. 423 bis c.p.[Torna su]
Il discrimine tra le due norme è rappresentato proprio dal bene giuridico meritevole di tutela che si aggiunge al noto obbligo di protezione della pubblica incolumità. Nell'ipotesi di incendio boschivo il legislatore vuole proteggere finanche il patrimonio boschivo nazionale. L'incendio di cui all'art. 423 bis c.p. ha quindi ad oggetto non una res generica, quanto piuttosto boschi, selve o foreste ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. La condotta sanzionata dall'art. 423 bis c.p.[Torna su]
Per incendio boschivo si intende la propagazione di fiamme, causata da un soggetto agente, che non possono essere domate e che assumano una notevole forza espansiva. La soglia della rilevanza penale è notevolmente anticipata dal legislatore rispetto alla disposizione di cui all'art. 423 c.p., poiché il semplice fatto di avere appiccato un incendio in uno dei siti indicati dalla norma, ovvero boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, costituisce reato. Non importa che l'area aggredita sia abitata o meno, dacchè il semplice incendio del patrimonio boschivo espone la pubblica incolumità a pericolo. Per la fattispecie di cui all'art. 423 bis c.p. il legislatore non individua con esattezza né le persone offese né tanto meno il loro numero, semplicemente si limita ad asserire che l'esposizione al pericolo (come dopotutto avviene per ogni norma che abbia quale bene giuridico meritevole di tutela la pubblica incolumità) trovi scaturigine da una condotta mossa dal fine di compromettere la sicurezza ed incolumità di un numero indeterminato di persone. Nulla è detto nemmeno in ordine all'estensione dell'offensività o al c.d. "raggio d'azione", lasciando un margine ampio all'interprete sicuramente funzionale ad anticipare la soglia della rilevanza penale garantendo così un margine di tutela più ampio. Circostanze aggravanti nel reato di incendio boschivo[Torna su]
Il secondo comma prevede una circostanza aggravante denotata da ampio margine di ellitticità, ovvero l'aver determinato un incendio boschivo dal quale possa scaturirne un pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento. Ovviamente l'esistenza del pericolo non può essere tipizzata dal legislatore, donde l'accertamento del pericolo è rimesso esclusivamente all'interpretazione ed all'apprezzamento del Giudice (considerato che si tratterebbe di un'ipotesi di pericolo, quindi di danno potenziale). Per quanto pertiene la seconda circostanza aggravante l'accertamento, invece, può risultare più agevole l'accertamento, avuto riguardo al fatto che essa ha ad oggetto un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Circostanze attenuantiAlle circostanze aggravanti previste dalla norma il decreto n. 120/2021 affianca anche le due circostanze attenuanti, contemplate dai nuovi commi 5 e 6 che il provvedimento introduce nell'art. 423 bis c.p. La pena infatti è diminuita:
Bilanciamento di interessi: godimento della cosa propria e incendio boschivo[Torna su]
Sicuramente l'incendio boschivo, come già argomentato, può ritenersi un reato plurioffensivo, proprio perché, se commesso su beni altrui, esso espone a pericolo la proprietà di terzi ed il patrimonio boschivo nazionale. Quello che il legislatore vuole prevenire, estendendo la rilevanza penale anche all'incendio boschivo determinato sulla proprietà privata del soggetto agente, è il pericolo per la pubblica sicurezza o l'altrui incolumità. La soglia della rilevanza penale, quindi, nel caso in cui sia data alle fiamme la proprietà del soggetto agente, è fissata nell'esposizione a pericolo della pubblico incolumità. La pena[Torna su]
La pena per chi pone in essere la condotta di cui all'art. 423 bis c.p. è della reclusione da quattro a dieci anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento, mancando l'indicazione dell'aumento di pena, trova applicazione l'art. 64 c.p. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, donde è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente. Le pene accessorie Come accennato, un'altra novità introdotta per il reato di incendio boschivo dal decreto n. 120/2021 convertito in legge e in vigore dal 9 novembre 2021 è l'introduzione del nuovo articolo 423 ter cp che così dispone: "1. Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. 2. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresi' l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi." La confisca Prevista dal dl n. 120/2021 anche la confisca, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 423 quater, che così recita: "1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. 2. Quando, a seguito di condanna per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, e' stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non e' possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca. 3. I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi. 4. La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente prov veduto al ripristino dello stato dei luoghi." Elemento soggettivo[Torna su]
Il reato di cui all'art. 423 bis c.p. è punito a titolo di dolo generico, ovvero la volontà cosciente e predeterminata di voler causare a diffusione delle fiamme. Il comma 2 dell'art. 423 bis c.p. è invece punito a titolo di colpa. Vedi anche la guida Il reato di incendio |
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