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Data: 23/10/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Istanza di revoca dell'assegno divorzile[Torna su]
Gli Ermellini con l'ordinanza n. 22064/2020 (sotto allegata) bocciano la decisione della Corte d'Appello perché prima richiama la giurisprudenza di legittimità sulla famiglia di fatto poi però nega al marito la revoca dell'assegno divorzile anche se è stato provata in giudizio la nuova, stabile e duratura convivenza della ex moglie con il nuovo compagno, basata sulla frequentazione quotidiana e con periodo più o meno lunghi di coabitazione effettiva e di reciproca assistenza morale e materiale. Analizziamo fin dall'inizio la vicenda che ha portato la Cassazione a decidere in tal senso. La Corte d'Appello riformando la decisione di primo grado e accogliendo in parte il ricorso proposto dalla ex moglie, pone a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere alla donna l'assegno divorzile di 400 euro al mese e dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale avanzato dall'uomo al fine di ottenere la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della ex coniuge. L'assegno divorzile non è dovuto se c'è una relazione stabile e continuativa[Torna su]
Il marito però non accetta il verdetto della Corte d'Appello e ricorre in Cassazione sollevando due motivi di ricorso.
La moglie però avanza ricorso incidentale, lamentando la diminuzione dell'importo dell'assegno da parte della Corte d'Appello in 400 euro mensili rispetto ai 700 stabiliti in precedenza dal Tribunale, denunciando di non avere alcun reddito e lamentandosi del fatto che il marito abbia chiesto la revoca della misura senza aver dimostrato i caratteri di continuità e stabilità della sua convivenza con il nuovo compagno. Perché negare la revoca dell'assegno divorzile se è provata la stabile convivenza?[Torna su]
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22604/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo e quello incidentale. Gli Ermellini rilevano infatti la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'Appello, in quanto la stessa, pur ritenendo provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato della ex moglie con il nuovo compagno ha poi ritenuto che "quella relazione non potesse per ciò dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma – come detto -nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta". Ragionamento che il giudice del gravame si è formato senza richiamare elementi di fatto idonei a giustificare le ragioni della ritenuta assenza si continuità e stabilità della convivenza, che avrebbe giustificato la revoca dell'assegno divorzile. Da qui il rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione anche per decidere sulle spese di lite. Leggi anche: - Divorzio: la nuova convivenza cancella l'assegno - Addio definitivamente all'assegno di divorzio con la nuova convivenza |
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