Data: 27/10/2020 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Il potenziamento della class action

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La riforma della class action dovrebbe entrare in vigore dal 19 novembre 2020, a mancano ancora i decreti attuativi. Ricordiamo che per class action intendiamo un'azione legale collettiva condotta da uno (o pi�) utenti nei confronti del medesimo soggetto per tutelare i diritti vantati da pi� consumatori (vedi la guida Class action). La volont� del legislatore di un cambiamento � andata verso il potenziamento dell'istituto. Il suo campo di applicazione, in particolare, � stato allargato sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ovvero sia per quanto riguarda i soggetti che possono accedervi, sia per le situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio. In sintesi, la class action consentir� di agire a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilit� e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Nel periodo transitorio continueranno a trovare applicazione le regole previste dal Codice del Consumo (art. 140-bis).

Legittimati alla class action

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Sono legittimati a proporre l'azione di classe: ciascun componente della classe; le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro (iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia). i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti. Come ricordato, la riforma ha esteso la legittimazione attiva a proporre l'azione, facendo venir meno la riserva dello strumento della class action ai soli consumatori o alle associazioni a cui questi avevano dato mandato o a cui i consumatori partecipavano.

mancano ancora tutti i decreti di attuazione della legge 31/2019, a partire dal pi� importante: quello che stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle organizzazioni e delle associazioni abitate a promuovere le azioni di classe che doveva arrivare addirittura un anno fa.

Class action, la situazione attuale

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La riforma voluta dal M5S � stata approvata a larghissima maggioranza a marzo 2019. Essa prevedeva tre decreti attuativi, di competenza del ministero della Giustizia, e un portale dei servizi telematici del ministero necessaria per lo svolgimento delle attivit� processuali. Da qui lo spostamento dell'entrata in vigore di 12 mesi, che sono diventati 19. Come riporta il Sole 24 Ore, il ministero della Giustizia garantisce che tra qualche giorno partir� il collaudo. Ma non � tutto perch�, come evidenziato, dei decreti attuativi nemmeno l'ombra: manca quello con il modello della domanda di adesione e l'altro sui compensi dei difensori. Ancora pi� grave la mancanza del decreto sull'elenco delle organizzazioni che possono promuovere le future class action, che fra l'altro prevede anche un passaggio nelle Commissioni parlamentari. E se da un lato la nuova normativa ha allargato il campo di applicazione della class action, dall'altro non � cambiato nulla circa i filtri di ammissibilit�, fra cui quello dell'omogeneit� dei diritti individuali. Insomma un freno amano tirato per la proposizione di molte azioni.

Le perplessit� della terza fase

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Altre perplessit� le suscita terza fase della "nuova" class action, quella che si apre con la sentenza di condanna. Con la pronuncia viene acclarata la responsabilit� ma non si chiude il procedimento poich� la riforma d� la possibilit� di aderire alla class action anche dopo la condanna. Un nodo contestato dalle imprese poich� impedirebbe di avere contezza della classe e dell'entit� dei risarcimenti. Si aggiunga che la sentenza di condanna apre un lungo e complicato percorso che ricorda quello fallimentare, dove � attore principale il rappresentante unico degli aderenti (che deve avere i requisiti del curatore fallimentare) e poi c'� il giudice delegato, che decider� gli importi delle liquidazioni. Il rappresentante degli aderenti dovr� predisporre il progetto dei diritti individuali in cui, dopo aver valutato le domande di adesione (e relative prove) e le memorie difensive del condannato, prende posizione su ogni richiesta. Tempi strettissimi: il "resistente" ha solo 120 giorni per contestare le richieste degli aderenti (e quelle cui non risponde si reputano ammesse), il rappresentante ha 90 giorni per presentare il progetto dei diritti individuali e 60 per apportare variazioni. Ma soprattutto non si capisce cosa potrebbe accadere nell'ipotesi, affatto improbabile, in cui le scadenze non siano rispettate.


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