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Data: 27/10/2020 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il p.m. nel processo civile[Torna su]
Il pubblico ministero è una figura dell'ordine giudiziario che assume non di rado un ruolo importante nella procedura civile. Ciò avviene, in particolare, in tutti quei casi in cui l'ordinamento ravvisi la sussistenza di un interesse pubblico o di un interesse collettivo che si affianca a quello strettamente personale delle parti. In particolare, la legge prevede specifiche ipotesi in cui il p.m. può addirittura esercitare l'azione civile (dando quindi avvio ad una causa) ed altre in cui il suo intervento è comunque richiesto nelle cause instaurate da altri soggetti, a tutela di interessi che, come detto, trascendono quelli delle parti già coinvolte nel processo. Esercizio dell'azione civile da parte del p.m.[Torna su]
A norma dell'art. 69 c.p.c., il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge. Ciò significa che, in tali casi, al p.m. spetta l'iniziativa di agire presso il giudice competente. Ciò accade, ad esempio:
Intervento obbligatorio del pubblico ministero[Torna su]
L'art. 70 c.p.c., invece, prevede una serie di casi tassativi in cui è obbligatorio l'intervento del p.m. in una causa già iniziata tra altre parti. Nello specifico, tali ipotesi sono le seguenti:
L'ultimo comma dell'art. 70 c.p.c., infine, contiene una clausola di chiusura che prevede la facoltà di intervento del pubblico ministero in ogni altra causa in cui ravvisi la sussistenza di un pubblico interesse. Conseguenze del mancato intervento[Torna su]
La mancanza del previsto intervento del pubblico ministero è sanzionata con particolare gravità dall'ordinamento, e cioè con la nullità, rilevabile anche d'ufficio. Al proposito, occorre precisare che solo il giudice del grado di giudizio in cui manca l'intervento del p.m. può rilevare d'ufficio tale assenza. Diversamente, qualora sia comunque pronunciata una sentenza, la conseguente nullità potrà essere fatta valere solo dalle parti come motivo d'impugnazione, e non rilevata d'ufficio dal giudice del grado successivo. Poteri del pubblico ministero[Torna su]
L'intervento del p.m. ai sensi dell'art. 70 è sollecitato dal giudice, il quale ordina la comunicazione degli atti di causa al pubblico ministero quando ravvisi una delle ipotesi sopra indicate (ivi compreso il caso in cui ritenga sussistere in causa un interesse pubblico). Quanto ai poteri del p.m. nei casi di cui all'art. 70 c.p.c., egli può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti (art. 72, secondo comma). Il pubblico ministero ha, però, i medesimi poteri che competono alle parti, se si tratta di cause che avrebbe potuto proporre egli stesso ai sensi dell'art. 69 sopra esaminato (art. 72, primo comma). Al p.m. interveniente, inoltre, si applica la stessa disciplina sull'astensione prevista per il giudice. |
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