Data: 26/10/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Niente sanzione senza la delibera che autorizza l'installazione del dispositivo

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Addio sanzione se l'Amministrazione convenuta, a seguito delle precise contestazioni da parte del trasgressore, non provvede a depositare in giudizio la delibera comunale con cui ha autorizzato l'installazione dello strumento di rilevazione automatica delle violazioni a seguito di passaggio con il semaforo rosso.

Lo ha deciso il Giudice di Pace di Ivrea in una sentenza del 24 settembre 2020 (sotto allegata) accogliendo il quinto ricorso di un conducente assistito dalla Globoconsumatori. Si tratta nel dettaglio, di opposizioni a sanzione amministrative per violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S. rilevate tutte tramite strumento "Redvolution".
Dei molti motivi esposti dal ricorrente, il giudice ha ritenuto assorbente quello relativo alla mancata presentazione della delibera con cui la Giunta comunale aveva autorizzato e legittimato l'installazione dell'impianto di rilevazione in oggetto.

Come dichiarato dalla Globonsumatori in un comunicato stampa, ciò sarebbe avvenuto "in totale spregio di quanto sancito dagli articoli 42 – 48 – 50 - 54 del d.lgs 267/2000, nonché dagli articoli 5 – 6 - 7 del Codice della Strada, norme che regolano il comportamento ed i poteri delle Pubbliche Amministrazioni, in tema di installazione apparecchiature di controllo".

Ancora, soggiunge l'associazione, si tratterebbe di una "grave manchevolezza soprattutto nei riguardi dei cittadini in termine di rispetto nei loro confronti e delle normative vigenti ma soprattutto dimostrazione di totale poca importanza data alla tanto decantata 'Sicurezza Stradale' a tutto solo ed esclusivo motivo di 'Far Cassa' a vantaggio del Bilancio Comunale".

Inversione dei ruoli delle parti

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Nell'accogliere il ricorso, il magistrato ribadisce come l'installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso debba essere autorizzata da una delibera comunale. E qualora il cittadino impugni la contravvenzione contestando la legittimità dell'apparecchio elettronico, spetterà al Comune produrre in giudizio la predetta delibera.

Ciò in quanto, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della Strada, si verifica un'inversione dei ruoli delle parti in deroga alla regola generale che impone l'onere della prova a colui che inizia il giudizio.

In questa materia, si legge in sentenza, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, ma è quest'ultima che, dopo la contestazione del cittadino, è tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge.

La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta formalmente la figura di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice e, pertanto, è gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (cfr. Cass n. 5095/1999). È onere dell'ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.

Deposito in cancelleria degli atti

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Attraverso l'impugnazione dell'atto, si perviene dunque a un giudizio di merito nel quale l'Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio come tra l'altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e della documentazione resasi necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente nonché alla contestazione/notificazione della violazione.

Il mancato deposito da parte della P.A. resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte, spiega il magistrato onorario, comporta l'impossibilita di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa.

Nel caso in esame, a seguito della precisa contestazione del ricorrente circa l'assenza della delibera con cui la giunta comunale avrebbe dovuto autorizzare l'installazione del dispositivo "Redvolution", il Comune avrebbe dovuto, già in sede di costituzione, dimostrare l'approvazione del dispositivo producendo una copia della delibera, al fine di consentire al giudice di controllare la fondatezza della censura mossa. Non avendo la P.A. assolto all'onere probatorio su di essa gravante, il ricorso viene accolto e la contravvenzione annullata.

Si ringrazia la Globoconsumatori ONLUS per l'invio del provvedimento

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