Data: 01/11/2020 10:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Cos'� il litisconsorzio facoltativo

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Il litisconsorzio facoltativo � un istituto che consente, per ragioni di economia processuale, la trattazione in un unico processo di cause tra parti diverse che condividano lo stesso oggetto o lo stesso titolo o la cui decisione dipenda dalla risoluzione di identiche questioni giuridiche.

Con il litisconsorzio facoltativo, pi� attori e/o pi� convenuti partecipano allo stesso processo, anche per evitare la formazione di giudicati contrastanti, che invece potrebbero configurarsi qualora le cause fossero trattate separatamente.

Come si vede, il litisconsorzio facoltativo si differenzia da quello necessario proprio perch� la trattazione unitaria delle cause risponde ad esigenze di mera opportunit�, anzich� a un obbligo, come invece accade nella fattispecie prevista dall'art. 102 c.p.c., che mira ad evitare la pronuncia di una sentenza sostanzialmente inutile (v. per approfondimenti la nostra guida sul litisconsorzio necessario).

Litisconsorzio facoltativo proprio e improprio

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Quando la connessione tra le cause considerate si fonda sull'identit� dell'oggetto o della causa petendi, si parla di litisconsorzio facoltativo proprio.

� ci� che accade frequentemente, ad esempio, nelle controversie che originano da sinistri stradali, o perch� si chieda il ristoro dei danni sia al proprietario che al conducente (identit� dell'oggetto) o perch� si chieda il ristoro dei danni a soggetti diversi in riferimento allo stesso evento (sinistro con pi� veicoli coinvolti: identit� del titolo o causa petendi).

Abbiamo, invece, litisconsorzio facoltativo improprio nella seconda ipotesi contemplata dal primo comma dell'art. 103 c.p.c., e cio� quando la trattazione unitaria delle cause sia suggerita dal fatto che la loro decisione dipende dalla soluzione delle stesse questioni.

Il litisconsorzio facoltativo nelle pronunce della Cassazione

Uno degli esempi pi� ricorrenti nella pratica � dato dalle cause tra diversi lavoratori e il datore di lavoro, la cui risoluzione dipende dall'interpretazione del medesimo contratto collettivo.

Al proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione evidenzia che "nell'ipotesi di domanda proposta, sia pure con un medesimo atto, da diversi lavoratori nei confronti del medesimo datore di lavoro (cosiddetto litisconsorzio facoltativo improprio), pur nell'identit� delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli e dei rapporti, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualit� rispetto ai legittimi contraddittori, e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realt� di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la propria autonomia ai fini delle successive impugnazioni; ne consegue che queste ultime possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che la tempestiva impugnazione proposta da alcune soltanto delle parti coinvolga la posizione delle parti non impugnanti o determini la necessit� di integrazione del contraddittorio nei loro confronti" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 19937/04).

Proprio in ragione di tale natura scindibile delle cause connesse, si ritiene pacificamente che l'eventuale impugnazione possa riguardare solo alcune delle domande esaminate in primo grado.

Litisconsorzio facoltativo originario e successivo

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Altra distinzione rilevante � quella tra litisconsorzio facoltativo originario o successivo. Il primo si verifica se la pluralit� di parti sia sussistente sin dall'inizio della causa (ad esempio perch� sono stati citati pi� convenuti), mentre il litisconsorzio facoltativo successivo si configura quando vi sia intervento del terzo nel processo (su base volontaria, su chiamata di parte o per ordine del giudice, cfr. artt. 105-7 c.p.c.). Parimenti, si ha litisconsorzio successivo in caso di riunione di cause.

Separazione delle cause

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Il secondo comma dell'art. 103 c.p.c. dispone che il giudice possa disporre la separazione delle cause in corso di istruzione o in sede di decisione, se ritiene che l'avvenuta riunione possa ritardare o rendere pi� gravoso il processo oppure se ci� gli venga richiesto da tutte le parti in causa. Tale richiesta, peraltro, non vincola la sua decisione in merito alla separazione.

Se una delle cause precedentemente connesse risulta di competenza di un giudice inferiore, il giudice la rimette a questi con il provvedimento di separazione.


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