Data: 24/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Accesso documentale difensivo anche per i documenti dell'anagrafe tributaria

[Torna su]
Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti comunque acquisiti dall'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, e inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

L'accesso difensivo potr� essere esercitato, mediante estrazione di copia, indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile, nonch� dalla previsione dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

Sono i principi "storici" che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha espresso nelle sentenze n. 19 (qui sotto allegata) n. 20 e n. 21 del 2020, respingendo i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e fornendo importantissime precisazioni in materia di accesso documentale difensivo ed estendendo quanto previsto dalla legge n. 241/1990 anche ai documenti dell'anagrafe tributaria.

Accessibilit� documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale

[Torna su]
Si tratta di principi generali che vanno ben oltre i casi da cui sono scaturiti e inerenti vicende legate al diritto di famiglia (separazione giudiziale e mantenimento). Nel dettaglio, quanto alla sentenza n. 19/2020, il T.A.R. in prime cure aveva accolto il ricorso promosso da una signora contro il provvedimento che, in pendenza del giudizio di separazione giudiziale, le aveva negato l'accesso alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riferibile al coniuge e conservata nell'anagrafe tributaria.

Il Tribunale Amministrativo riteneva che l'accesso a tale documentazione dovesse ritenersi "oggettivamente utile" al perseguimento del fine di tutela, e per questo ordinava all'amministrazione resistente di esibire alla ricorrente i documenti richiesti nell'istanza e di consentirne l'estrazione di copia.

Invece, secondo l'Agenzia delle Entrate, sbaglia il giudice amministrativo a ritenere accessibili i dati dell'anagrafe tributaria, ivi compresi quelli contenuti nella sezione archivio dei rapporti finanziari, senza l'autorizzazione del giudice della causa principale ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura di rito.

In pratica, l'amministrazione ritiene che il TAR abbia omesso di considerare il rapporto di specialit� intercorrente tra la normativa contenuta negli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. e la disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.

La rimessione all'Adunanza plenaria

[Torna su]
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ex art. 99, comma 1, c.p.a. ritiene di dover rimettere all'Adunanza plenaria una serie di questioni.

In particolare, ci si chiede se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell'Archivio dell'Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Ancora, i dubbi ineriscono la possibilit� di esercitare l'eventuale diritto d'accesso in relazione alle forme di acquisizione probatoria previste dalle norme processuali e civilistiche, oppure se la previsione da parte dell'ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l'azionabilit� del rimedio dell'accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990.

Infine, qualora si riconoscesse l'accessibilit� agli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate, ci si chiede in quali modalit� andrebbe consentito l'accesso ai medesimi (sola visione o anche estrazione della copia o ancora per via telematica).

I principi espressi dal Consiglio di Stato

[Torna su]
L'Adunanza plenaria, dopo aver ricostruito la vicenda processuale sottesa ed esaminato le argomentazioni della sezione rimettente, � giunta e nunciare sulle questioni postele i seguenti principi di diritto, anche ai sensi dell'art. 99, comma 5, del codice del processo amministrativo.
Si afferma che dichiarazioni, comunicazioni e atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.
L'accesso documentale difensivo, spiega il Collegio, potr� essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 del codice di procedura civile.
Ancora, l'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, potr� essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. c.p.c.. e 492-bis c.p.c., nonch�, pi� in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.
Infine, quanto alle modalit� di esercizio, il Consiglio di Stato conclude affermando che l'accesso difensivo ai suddetti documenti andr� effettuato mediante estrazione di copia.


Tutte le notizie