Data: 27/10/2020 06:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Dimissioni durante la prova, non si perde il RdC

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Specialità e precarietà che caratterizzano il lavoro in prova escludono la decadenza dal reddito di cittadinanza per 12 mesi, prevista a carico dei disoccupati per dimissioni. A chiarirlo è il ministero del Lavoro nella nota 10617/2020 (in allegato). Ne consegue che chi rassegna le dimissioni dal lavoro durante il periodo di prova non perde il diritto al RdC.

RdC e disciplina del lavoro in prova

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Nel caso del lavoro in prova è esclusa l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2, co. 3 del dl n. 4/2019 convertito con legge 26/2019. Il comma inibisce il conseguimento del RdC al componente del nucleo familiare disoccupato dopo le dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. A tal proposito è stato chiesto al ministero del Lavoro di chiarire se se le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova vadano considerate alla stessa stregua di quelle presentate del personale assunto definitivamente, cioè che ha superato positivamente il periodo di prova.

Nella risposta, in premessa, il ministero afferma che il periodo di prova è disciplinato dall'art. 2096 del codice civile. Quindi, al contratto di lavoro, nella fase iniziale di esecuzione, può essere apposta la clausola accessoria del "patto di prova", per consentire a entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) di valutare la convenienza dell'affare (cioè del nascente rapporto di lavoro): il datore di lavoro, in particolare, può valutare l'attitudine professionale del lavoratore; quest'ultimo può sperimentare le proprie capacità e valutare il tipo di lavoro.

Periodo di prova, "una fase speciale"

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Il periodo di prova è dunque una fase che può definirsi speciale del rapporto di lavoro, cioè con sue peculiari caratteristiche. La specialità si riscontra nel regime del licenziamento, in quanto, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Il patto di prova costituisce un'eccezione alla regola del licenziamento per giustificato motivo, contemplando la facoltà per entrambe le parti di recedere senza obblighi di preavviso. considerando le caratteristiche di specialità e precarietà del lavoro in prova, secondo il ministero del Lavoro si può ritenere che la sanzione prevista dal citato art. 2, comma 3, del dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 non si applica durante il periodo di prova. Pertanto, le dimissioni presentate durante questo periodo non inficiano la possibilità di richiedere l'RdC.


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