Data: 24/10/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Violenza di gruppo anche solo per chi filma

Risponde del reato di violenza sessuale di gruppo anche colui che non ha commesso atti di violenza sessuale, ma si sia limita a filmare i crimini commessi dagli altri. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609-octies c.p., � sufficiente che il compartecipe abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 29096/2020 (qui sotto allegata) confermano nei confronti dell'imputato quindicenne, accusato di sequestro di persona e di violenza penale di gruppo, la misura cautelare della custodia in un istituto penitenziario minorile.

Inutile per la difesa sottolineare una connivenza dell'imputato non punibile stante la "presenza inerte" del giovane sul luogo della perpetrata violenza sessuale di gruppo.

Violenza sessuale di gruppo: quando si configura il reato

Gli Ermellini rammentano che, ai fini della configurabilit� del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609-octies c.p., � necessario che pi� persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di pi� persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis", in cui la pluralit� di agenti � richiesta come elemento costitutivo (cfr. Cass. n. 36036/2012 e n. 3348/2003).

La previsione di un trattamento sanzionatorio pi� grave, si legge nel provvedimento, � dovuta proprio al "riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di pi� persone in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesivit� pi� intenso sia rispetto alla maggiore capacit� di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacit� criminali singole) sia rispetto ad una pi� odiosa violazione della libert� sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione".
In pratica, la contemporanea presenza di pi� di un aggressore produce effetti fisici e psicologici particolari nella vittima, eliminandone o riducendone la forza di reazione.

Il concetto di "partecipazione"

Tra l'altro, ed � questo un punto fondamentale rimarcato dalla Corte di Cassazione, non � richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, in quanto � sufficiente che il compartecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato.
E neppure, chiarisce la Cassazione, � necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui tali atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (cfr. Cass. n. 6464/2000, n. 3348/2003, n. 11560/2010).
Il concetto di "partecipazione", precisano i giudici, non pu� essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attivit� tipica di violenza sessuale, ovvero che ciascun partecipante ponga in essere in tutto o in parte la condotta descritta dall'art. 609-bis del codice penale.

Punibilit� estesa anche a chi si limita a filmare la violenza

Secondo un'interpretazione pi� aderente alle finalit� perseguite dal legislatore, deve ritenersi estesa la punibilit� (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo e al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva (cfr. Cass. n. 15089/2010, n. 44408/2011).
Nel caso di specie � emersa dalle risultanze probatorie una simile situazione in quanto il ricorrente, presente sul luogo della perpetrata violenza sessuate durante tutto il tempo in cui si erano verificati i fatti, aveva imposto sia un toccamento al seno alla persona offesa e aveva realizzato anche un video dei fatti criminali, manifestando, in ogni caso, una chiara adesione alla violenza di gruppo che rafforzava il proposito criminoso del gruppo stesso.

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