Data: 26/10/2020 06:00:00 - Autore: Maria Carmela Call�

Concetto di sport dilettantistico

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La legge 91 del 1981 fa una vera e propria distinzione tra attivit� sportiva dilettantistica e sport professionistico, ai fini dell'individuazione dell'esatta categoria e della relativa disciplina giuridica. I concetti ricavati dall'esame di detta legge ci consentono di chiarire quale sia lo sport dilettantistico. Una premessa fondamentale � che solo alcune discipline sportive sono dichiarate dalla normativa come professionistiche: si tratta ad esempio del calcio, del basket e del golf. Tutti gli sport che non vengono assegnati a questa categoria sono definiti dilettantistici.

Cos'� lo sport dilettantistico

Lo sport svolto per diletto, con finalit� ricreative, � sport dilettantistico. Nel caso dello sport dilettantistico, all'atleta non viene corrisposto uno stipendio per lo svolgimento dell'attivit�, perch� questa viene svolta dallo stesso per passione e non per professione. Il nuovo Statuto del Coni definisce l'attivit� dilettantistica come "non professionistica" (art. 6 comma 4 lettere d). Il termine sport � l'abbreviazione della parola inglese disport che significa divertimento. Lo sport inizialmente nasce come puro divertimento o pi� in generale come attivit� finalizzata ad esercitare le abilit� umane di base (fisiche e mentali), al fine di migliorarle e utilizzarle successivamente in maniera pi� proficua. La storia delle Olimpiadi � profondamente legata allo sport dilettantistico, almeno per quanto riguarda gli inizi di questo importante evento sportivo internazionale. Con il passare del tempo, per�, l'opinione pubblica e gli sponsor hanno spinto sempre di pi� per affidare i giochi olimpici agli atleti professionisti, che solitamente coloro che offrivano migliori prestazioni nelle discipline, tanto che il termine dilettante nella Carta Olimpica oggi non esiste pi�. A livello nazionale il Tribunale di Pescara, ordinanza 18 ottobre 2001, nell'esaminare la posizione di un pallanotista, ha testualmente affermato che "la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostra, priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante". In conclusione pu� affermarsi che quello che lega i professionisti ufficializzati alle loro Societ� � un rapporto di lavoro subordinato speciale, nel senso che costituisce una species rispetto allo schema generale di cui al codice civile, mentre il dilettante puro, colui che si dedica allo sport inutilitaristicamente, per mera passione, � legato alla societ� non come controparte, ma da un ulteriore rapporto associativo, unico essendo il centro di interesse e risolvendosi la partecipazione alla gara nell'adempimento del patto che vede accomunati atleti e societ� intorno al fine comune della pratica sportiva.

I giudici di merito sullo sport dilettantistico

Per il tribunale di Venezia (sentenza 27.5.2014) la qualifica di sportivo professionista di atleti e allenatori, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91 del 1981 non basta che vi sia una prestazione sportiva con i caratteri dell'onerosit� e della continuit� ma deve altres� trattarsi di prestazione dell'attivit� svolta nei settori qualificati come professionisti dalle federazioni sulla base dalle direttive impartite dal CONI cui la legge ha rimesso di definire la natura professionistica o meno di una certa attivit� sportiva riconoscendo a tali enti la competenza specifica a meglio qualificare le attivit� e gli sportivi.
N� � possibile l'interpretazione analogica della legge 91/1981, in quanto si tratta di una disciplina eccezionale che regola il particolare rapporto di lavoro dello sportivo professionista in modo diverso dal normale rapporto di lavoro subordinato, rendendo applicabili alcune � ma espressamente non altre � disposizioni previste in generale per i rapporti di lavoro subordinato. Pertanto, in virt� di questa pronuncia, gli atleti professionisti sono coloro che oltre a svolgere la prestazione sportiva a titolo oneroso e con continuit�, la loro prestazione deve svolgersi nei settori qualificati come professionisti.
Di diverso avviso � il Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 12 maggio 2002 che ha statuito "i praticanti una disciplina dilettantistica possono svolgere tutta la propria attivit� percependo compensi pi� o meno elevati in forza di contratti stipulati con le societ� sportive" e, pertanto, in sede cautelare � tutelabile l'interesse dell'atleta dilettante a scongiurare "la perdita del corrispettivo alla prestazione sportiva che sarebbe assicurato dal contratto stipulato dalla societ�"

Il vincolo sportivo

L'art. 16 della legge n. 91 del 1981 ha abolito il vincolo sportivo solo per gli atleti professionisti - "Le limitazioni alla libert� contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalit� e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'et� degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societ�" - ma non per i dilettanti. Il vincolo per questi ultimi comporta il diritto esclusivo della Societ� sportiva di disporre delle loro prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare o negare, senza la necessit� del loro consenso, i trasferimenti. Quindi, un ulteriore elemento che distingue le due figure sportive � anche l'esistenza del vincolo per gli atleti dilettanti. In conclusione il concetto di sport dilettantistico si ricava de relato e non vi � un'espressa indicazione legale.

Lo sport dilettantistico in funzione dei divieti dei DPCM 18.10.2020 e 24.10.2020

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In questi giorni la conoscenza di una chiara definizione di sport dilettantistico � utile per comprendere i limiti dettati dal DPCM del 18.10.2020 e dal successivo del 24.10.2020, in virt� del quale sussiste il divieto di pratica sportiva solo per lo sport amatoriale e per le gare dell'attivit� di base. In ogni caso sar� consentita l'attivit� individuale anche negli sport di contatto mentre proseguir� lo sport professionistico. All'esito delle indicazioni date con il DPCM, nessuno aveva chiara la definizione di competizioni dello "sport di base" per le discipline di contatto. Invero, le attivit� sportive dilettantistiche di base sono quelle praticate dai bambini e adolescenti, e di contatto, invece, sono calcio, calcetto, basket, pallavolo, hockey, pallamano, rugby, tra le discipline pi� conosciute. Gli altri sport sono individuati nel provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, legato al Dpcm indetto in pari data. L'unica opzione concessa � l'allenamento in forma individuale, senza contatti con terzi e dunque al di fuori dalle strutture sportive regolarmente predisposte. Una soluzione che pu� far comodo ad altri sport di contatto (si pensi alle arti marziali), ma che di fatto non lascia margine al calcio o altri sport che prevedono allenamenti di squadra. L'applicazione del DPCM non vale per gli sport dilettantistici a livello regionale e nazionale.

Mentre il nuovo DPCM, tuttavia, stabilisce lo stop anche della categoria giovanile regionale oltre a quella provinciale.

Il decreto � in vigore da luned� 26 ottobre fino al 24 novembre. Per il resto il nuovo DPCM conferma l'allenamento in forma individuale, senza contatti.

Riflessi e critiche ai DPCM del 18.10.2020 E 24.10.2020

Impedire lo sport soprattutto a bambini e ragazzi equivale a creare un forte squilibrio tra una socialit� organizzata e quella disorganizzata, che porter� migliaia di giovani a vivere il proprio tempo libero senza regole e senza responsabilit�, a differenza di ci� che avrebbero potuto garantire le societ� sportive dilettantistiche. Il diritto allo sport � un diritto dell'uomo in quanto legato ad una funzione educativa, di crescita armonica delle sue capacit� fisiche e mentali, strumento di aggregazione sociale, mezzo di prevenzione di molte malattie, ma soprattutto di socializzazione e strumento educativo, quale strumento di aggregazione che, unitamente alla scuola, insegna ai ragazzi il vivere civile all'interno di una comunit� attraverso il rispetto delle regole. Alcune associazioni hanno avviato l'allenamento individuale, con tutte le misure previste dalla legge, ma questo tipo di allenamento richiede la presenza di personale tecnico, spesso insufficiente, tutto ci� comporta che molte societ� si sono fermate lo stesso. Tuttavia in punto di diritto nella Carta Costituzionale vi sono norme che legittimano pienamente l'attivit� sportiva, intesa sia come attivit� libera inerente alla sfera personale dell'individuo, sia come attivit� organizzata. Ma � agevole osservare come nei 139 articoli che ne compongono il testo non esista nessun riferimento diretto allo sport, eccezion fatta per l'art. 117 comma 3, ove trova formale collocazione tra le materie ricomprese nella potest� legislativa concorrente tra Stato e Regioni, con le relative conseguenze anche in termini di competenza nel finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attivit� sportive. In tale quadro � quindi corretto sostenere che la Costituzione, solo in forma implicita, riconosce la cultura e le pratiche sportive come strumento di promozione umana e sociale. Tutto ci� in termini giuridici comporta che il diritto alla salute, invece, � un diritto fondamentale dell'individuo, per come statuito dal I� comma dell'art. 32, il diritto alla salute, come diritto sociale fondamentale, viene tutelato anche dall'art. 2 Cost. La Corte Costituzionale ha affermato pi� volte, nel corso degli anni, la necessit� di effettuare il bilanciamento tra valori costituzionali (�il diritto ai trattamenti sanitari necessari alla tutela della salute � garantito ad ogni persona come diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne d� attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti� - sent. n. 509/2000); ha sempre fatto presente per� che questa operazione vuole la attenta ponderazione della rilevanza costituzionale dei valori in campo e, con riguardo specifico sempre al diritto alla salute, non � ammissibile che l'esito del bilanciamento sia un pregiudizio delle prerogative fondamentali derivanti dal diritto di cui siamo titolari.

Alla luce delle suddette considerazioni � evidente che nel bilanciamento dei valori fondamentali, il decreto ha posto un limite al diritto allo sport, in favore del diritto alla salute, sicuramente per la sua valenza, rispetto al primo, per quanto possa essere messo in discussione da noi sportivi dilettanti.

AVV. MARIA CARMELA CALLA'

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