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Data: 26/10/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Decreto Agosto, i nuovi incentivi[Torna su] Il c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020), definitivamente convertito in legge all'inizio di ottobre, ha introdotto numerose misure a sostegno del lavoro e, in particolare, incentivi in materia di assunzioni e sgravi contributivi allo scopo di fronteggiare la crisi economica e occupazione che il nostro paese sta affrontando durante questo periodo di emergenza epidemiologica dovuto alla diffusione del virus COVID-19. Per approfondimenti: Decreto Agosto è legge: tutte le misure In uno studio (qui sotto allegato) pubblicato all'indomani della conversione in legge del provvedimento, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha illustrato nel dettaglio le iniziative intraprese dal Governo. Si attendono ora, per l'attuazione di alcune misure, ulteriori circolari operative da parte dell'INPS. Tutti gli incentivi, con esclusione di quello previsto dall'art. 6 del decreto, prevedono un'autorizzazione della Commissione europea. Esonero versamento contributi previdenziali[Torna su] Due incentivi sono stati introdotti per ridurre il costo del lavoro dei dipendenti già in forza presso i datori di lavoro e contribuire a sostenere la prosecuzione delle attività e mantenere i livelli occupazionali. Il primo di questi, disciplinato dall'art. 3 del D.L. Agosto, potrà essere utilizzato dai datori di lavoro privati, diversi da quelli del settore agricolo, che hanno fatto ricorso ai trattamenti d'integrazione salariale a causa della pandemia nei mesi maggio e giugno 2020. L'esonero è concesso nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi suddetti e il credito sarà pari al doppio della contribuzione teoricamente dovuta dal datore di lavoro, calcolata sulla retribuzione persa dai lavoratori per le ore di trattamento d'integrazione salariale fruite (sia con pagamento diretto che con anticipazione del datore di lavoro) nei mesi di maggio e giugno 2020. Si tratta di un rimedio che opera in alternativa al ricorso a nuove richieste di cassa integrazione con causale COVID-19 e viene dunque riconosciuto ai datori di lavoro che non si avvalgono del nuovo trattamento previsto dall'art. 1 del medesimo decreto legge. L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Decontribuzione Sud[Torna su] L'articolo 27 del D.L. Agosto, inoltre, ha introdotto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro del settore privato (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), in relazione ai rapporti di lavoro dipendente con sede in aree svantaggiate, ovvero nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Queste sedi di lavoro agevolate sono riferibili alle regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L'esonero ha la finalità di garantire i livelli occupazionali nelle aree considerate evidentemente più fragili sotto il profilo socio-economico e prevede un intervento in due distinti momenti. Il primo, opera nell'immediato e prevede l'applicazione nei mesi da ottobre a dicembre 2020. Il secondo, di prospettiva, è previsto per il periodo 2021-2029. L'esonero è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L'incentivo riguarda i contratti di lavoro dipendente in corso e si applica nel periodo 1° ottobre-1° dicembre 2020. Nessuna conseguenza si determina sul piano pensionistico dei lavoratori in quanto resta ferma l'aliquota di computo ai fini delle prestazioni. Esonero contributivo nuove assunzioni[Torna su] L'articolo 6 del D.L. Agosto ha introdotto un esonero contributivo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, sulle nuove assunzioni effettuate nel 2020 a far data dall'entrata in vigore del decreto, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Ancora, il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. La durata dell'esonero contributivo è di sei mesi che decorrono dalla data dell'assunzione agevolata, ovvero della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. L'agevolazione si applica alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia e dei contratti di lavoro domestico. Sono esclusi, altresì, tutti i contratti instaurati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. È possibile il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Esonero contributivo settore turistico e stabilimento balneari[Torna su] L'articolo 7 del D.L. Agosto prevede l'estensione dell'esonero di cui all'art. 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, effettuate nel settore turistico e degli stabilimenti termali. L'incentivo si applica dunque alle assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 e la durata dell'esonero spetta fino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei predetti contratti agevolati in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è espressamente previsto che si applichi il comma 3 dell'articolo 6 del decreto: dunque, sarà possibile fruire dello sgravio parziale per un ulteriore periodo di sei mesi dalla data di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Naturalmente la trasformazione deve avvenire nel corso del periodo agevolato e dunque entro il 2020. Sempre in virtù del richiamo all'art. 6, anche per l'incentivo in commento saranno esclusi i contratti di apprendistato di qualsiasi tipologia, così come sono esclusi i contratti di lavoro stipulati con soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro nei sei mesi precedenti. Anche questo beneficio, ferma restando la suddetta misura massima dell'importo dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), è riconosciuto nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. |
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