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Data: 27/10/2020 11:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Estromissione: cos'è[Torna su]
L'estromissione è l'istituto previsto dal codice di procedura civile per consentire ad una parte di "uscire di scena" da un processo, in considerazione della partecipazione allo stesso processo di un altro soggetto, coinvolto nella medesima situazione sostanziale. L'estromissione ricorre, in particolare, nei casi previsti dagli artt. 108, 109 e 111 terzo comma del c.p.c. L'estromissione del garantito[Torna su]
A norma dell'art. 108 c.p.c., quando in giudizio sia stato dedotto un rapporto sostanziale caratterizzato dall'esistenza di una garanzia, il soggetto garantito può chiedere di essere estromesso dalla causa se il garante compare e accetta di assumere la causa in sua vece. Non è richiesta un'espressa accettazione delle altre parti in causa, ma l'estromissione è consentita solo se queste non vi si oppongono. Il provvedimento di estromissione è adottato con ordinanza. Caratteristica rilevante dell'istituto dell'estromissione è che la sentenza pronunciata al termine del giudizio spiega comunque i suoi effetti anche nei confronti dell'estromesso. Si ritiene che quest'ultimo (cui peraltro non è precluso un successivo intervento in causa) abbia il potere di impugnare la sentenza successivamente pronunciata. Estromissione del debitore[Torna su]
L'art. 109 c.p.c., invece, prevede una particolare ipotesi in cui il debitore può chiedere di essere estromesso dal processo. Ciò accade quando l'aspetto controverso del rapporto sostanziale non sia solo il mancato adempimento del debitore, ma anche l'individuazione della parte cui spetta la prestazione dell'obbligato. Se questi si dichiara pronto ad eseguirla, il giudice, nelle more dell'accertamento mirato all'individuazione dell'avente diritto, può ordinare all'obbligato il deposito della cosa o della somma dovuta. La fattispecie, quindi, contempla quelle situazioni in cui al giudizio non partecipino solo l'attore e il debitore convenuto, ma anche un terzo, di cui va accertata l'eventuale qualità di creditore. La partecipazione di quest'ultimo al giudizio può essere dovuta a un suo intervento volontario, alla chiamata in causa (da parte del giudice o del debitore) o per citazione dell'attore. Una volta avvenuto il deposito, il giudice può quindi disporre l'estromissione del debitore dal processo. Anche in questo caso si ritiene che il provvedimento debba essere adottato con la forma dell'ordinanza. Estromissione dell'alienante[Torna su]
Infine, l'art. 111 c.p.c. si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso. Nello specifico, è previsto che, se nel corso del processo il diritto controverso si trasferisce a titolo particolare per atto tra vivi, il processo prosegue tra le parti originarie (quindi con l'alienante), mentre se si trasferisce a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale (e non dal legatario). Orbene, per quanto qui interessa, il terzo comma dell'articolo in esame prevede che il successore a titolo particolare, quindi l'acquirente o il legatario, può intervenire o essere chiamato nel processo. In questo caso, se le altre parti lo consentono, l'alienante o il successore universale possono esserne estromessi. Va notato che, in base all'ultimo comma dell'articolo in esame, la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare, a prescindere dal suo intervento o meno nel processo. |
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